Delibazione e sentenze di nullità del matrimonio: alle sezioni unite la qualificazione della durata ultra-triennale del vincolo

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 30993 depositata il 26 novembre (30993), ha chiesto alle sezioni unite di chiarire se il divieto di procedere alla delibazione di una sentenza ecclesiastica che dichiari nullo un matrimonio malgrado una durata ultra-triennale rientri tra i limiti dell’ordine pubblico e sia così rilevabile d’ufficio dal giudice.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Bari aveva proceduto alla delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese con la quale era stata dichiarata la nullità di un matrimonio durato 24 anni. La donna aveva provato a bloccare l’efficacia della sentenza rilevando di aver vissuto per molti anni con il marito e di aver avuto due figli dall’unione. La Corte di appello aveva dichiarato il ricorso della donna inammissibile perché si era costituita tardivamente. Di qui il ricorso in Cassazione con la richiesta di dare applicazione a un principio di ordine pubblico italiano che avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio dal giudice, tenuto così a negare la delibazione. La prima sezione civile, prima di pronunciarsi, ha ritenuto di rimettere la questione alle sezioni unite. Nel 2014, con la sentenza n. 16379, le sezioni unite avevano affermato che poiché la convivenza è un elemento essenziale del matrimonio-rapporto, se si protrae per almeno tre anni dal momento della celebrazione del matrimonio concordatario, è impedita la delibazione della sentenza ecclesiastica perché la dichiarazione di efficacia risulta contraria all’ordine pubblico italiano, “la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato”. Tuttavia, questa era stata considerata come un’eccezione in senso stretto e, quindi, opponibile da uno dei due coniugi durante il procedimento di delibazione. Ad avviso della Suprema Corte, invece, non sarebbe così e, quindi, la prima sezione ha chiesto alle sezioni unite di chiarire se la situazione sia un’eccezione in senso stretto che entra nel giudizio solo se proposta dal coniuge convenuto nei termini previsti dal codice di procedura civile o se vi sia un obbligo del giudice di rilevare d’ufficio questa situazione, applicando il limite dell’ordine pubblico. La prima sezione civile condivide la conclusione nel senso che un matrimonio durato a lungo preclude la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimonio per contrasto con l’ordine pubblico interno, tuttavia chiede una rimeditazione sulla riconoscibilità della convivenza almeno triennale nell’ambito delle eccezioni in senso stretto, rimessa così all’iniziativa del coniuge. Per la Cassazione, infatti, dovrebbe spettare al giudice, d’ufficio, rilevare il rapporto duraturo del matrimonio perché se tale questione è affidata all’iniziative delle parti si renderebbe derogabile il limite dell’ordine pubblico, oltre a ridimensionare la portata della convivenza coniugale. La parola, quindi, alle sezioni unite.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *