Denominazioni d’origine e indicazioni geografiche: l’Italia ratifica l’Atto di Ginevra

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026, la legge 14 gennaio 2026 n. 13 relativa alla ratifica e all’esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, adottato a Ginevra il 20 maggio 2015 (ratifica). La legge è corredata dalla traduzione non ufficiale dell’atto. L’accordo di Lisbona risale al 1958 e s’inserisce nel contesto della Convenzione di Parigi funzionale alla protezione della proprietà industriale. In pratica, con l’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, modificato nel 1967 e nel 1979, fu istituita un’unione funzionale a tutelare le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Stati (qui l’elenco dei paesi parte https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?lang=en&search_what=B&bo_id=11), registrati presso l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, in questa nuova Unione (WIPO Lex). L’Atto di Ginevra e l’Accordo di Lisbona costituiscono il cosiddetto “sistema di Lisbona” e, in pratica, la ratifica dell’Atto di Ginevra permette all’Italia di estendere la validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell’Accordo di Lisbona anche per l’Atto di Ginevra. Si verifica così un’estensione dell’ambito di applicazione della protezione alle categorie di indicazioni geografiche e un allargamento del perimetro della portata sostanziale della protezione. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, sono ammessi al sistema di protezione non solo gli Stati, ma anche le organizzazioni internazionali come l’Unione europea (si veda la decisione di adesione dell’UE, Decisione adesione).

Questi i cardini dell’Atto di Ginevra: pari dignità alle denominazioni di origine; maggiore tutela nei territori delle Parti contraenti, per combattere forme di abuso e casi di imitazioni, salvaguardia dei diritti acquisiti, creazione dei presupposti giuridici per l’adesione del più alto numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative prima non previste nell’Accordo di Lisbona, eventuale pagamento delle tasse nazionali.

Nell’Atto di Ginevra sono stabilite le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche così come è regolata l’ipotesi del rifiuto circa gli effetti di una registrazione internazionale. La legge di ratifica, inoltre, individua l’autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari e del made in Italy che è il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Invece, per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a, dell’articolo 3, è indicato il ministero delle imprese e del made in Italy.

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