La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 11034 (11304) depositata il 24 aprile interviene sul criterio della competenza internazionale fissato dall’articolo 64 della legge n. 218/95. La ricorrente aveva presentato un’istanza alla Corte di appello di Ancona per ottenere il riconoscimento e l’attuazione in Italia di una sentenza resa in Brasile con la quale si condannava il padre a versare gli alimenti alla figlia. La Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che la pronuncia resa in Brasile non potesse essere riconosciuta in Italia in quanto il giudice che l’aveva pronunciata non poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Secondo i giudici di appello, poiché il giudice brasiliano si era pronunciato sul pagamento degli alimenti da parte di un cittadino italiano residente in Italia, la competenza era del giudice italiano. Una valutazione parziale, per la Cassazione. Prima di tutto, la Suprema Corte ha precisato che è irrilevante che sussista la giurisdizione italiana perché ciò che conta è verificare che il giudice straniero potesse conoscere della causa secondo i principi di competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. D’altra parte – prosegue la Cassazione – “in relazione a una determinata domanda può coesistere la giurisdizione di giudici di Stati diversi muniti in via alternativa o concorrente di giurisdizione”. La Corte di appello, quindi, non doveva limitarsi ad accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano perché quest’ultima di per sé non esclude la sussistenza anche della giurisdizione del giudice straniero. Dal punto di vista della giurisdizione del Brasile, la Cassazione ricorda che tale Paese ha sottoscritto con l’Italia un trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, ratificato con legge n. 336 del 1993. Il Trattato si applica a tutte le materie oggetto del diritto civile e richiede la verifica, ai fini del riconoscimento, che la sentenza riguardi materia “che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della parte richiesta o di uno Stato terzo in base alla legge della parte stessa o di un trattato tra questa parte ed uno Stato terzo”. Per le obbligazioni alimentari va esclusa la giurisdizione esclusiva anche perché – scrive la Cassazione – in base al regolamento n. 4/2009 la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari prevede il criterio della residenza abituale del convenuto affiancato dal titolo alternativo della giurisdizione della residenza abituale del creditore. È così previsto un concorso di titoli di giurisdizione. Ora, poiché la Corte di appello si è solo limitata a rilevare la sussistenza della giurisdizione italiana, la domanda della ricorrente deve essere accolta. Pertanto, la Cassazione ha rinviato alla Corte di appello in diversa composizione stabilendo che detta Corte dovrà attenersi al principio in base al quale “In tema di efficacia di sentenze straniere, per escludere il riconoscimento in Italia di una sentenza adottata da un altro Stato, in base al disposto dell’art. 64, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 218 del 1995, non è sufficiente accertare la competenza giurisdizionale del giudice italiano, essendo necessario verificare che non sussista anche la competenza giurisdizionale del giudice che l’ha pronunciata, potendo sussistere su una determinata domanda la giurisdizione alternativa o concorrente di giudici di Stati diversi”.
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