Entro il 2028 gli Stati membri dovranno recepire la nuova direttiva Ue sulla lotta alla corruzione

L’Unione europea aggiorna il quadro normativo sulla lotta alla corruzione. E lo fa con la nuova direttiva (UE) 2026/1021 (Direttiva corruzione) del 29 aprile sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE dell’11 maggio (serie L), la direttiva, che rafforza il livello di armonizzazione in quest’ambito della cooperazione giudiziaria penale sia nel campo della corruzione pubblica sia in quella privata, dovrà essere recepita entro il 1° giugno 2028.

L’atto Ue riporta una definizione dei reati, tra i quali corruzione nel settore pubblico e privato, appropriazione indebita, traffico d’influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento mediante il reato di corruzione, occultamento e altre gravi violazioni relative all’esercizio illecito di funzioni pubbliche. È fornita una nozione Ue di “funzionario pubblico” inteso non solo come colui che svolge una funzione ufficiale nell’Unione o in uno Stato membro, ma anche come “qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio, conformemente al diritto nazionale, anche su incarico o sotto l’autorità di un’autorità pubblica negli Stati membri o in Paesi terzi”, adottando così una definizione funzionale e non formale. È da sottolineare che l’atto prevede come reato il traffico d’influenze (parzialmente abolito in Italia con la legge n. 114/2024) e l’abuso di ufficio specificato all’articolo 7, definito come “esercizio illecito di funzioni pubbliche”. Inevitabile, quindi, entro il 2028, la reintroduzione del reato in Italia per non incorrere in procedure d’infrazione. In particolare, la direttiva chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie in modo che atti intenzionali che conducano a violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni siano considerate reato. La direttiva ha, però, previsto che gli Stati possano delimitare il campo di applicazione soggettivo del reato a “determinate categorie di funzionari”. 

Il restyling riguarda anche il quadro delle pene, con sanzioni diversificate tra misure detentive, che andranno da tre a cinque anni a seconda del reato, sanzioni pecuniarie e misure come l’interdizione e l’esclusione dai finanziamenti pubblici. Per le persone giuridiche sono previste sanzioni pecuniarie che, a seconda del reato, andranno dal 3% al 5% del fatturato mondiale totale o da 24 a 40 milioni di euro. Introdotto un sistema di valutazione dei rischi. Gli Stati membri, in questa direzione, dovranno effettuare valutazioni per individuare i settori o le professioni più a rischio di corruzione, intervenendo anche in materia etica e predisponendo strategie nazionali che, in base all’art. 21, dovranno essere adottate e pubblicate da ogni Stato membro. La Commissione europea, dal canto sua, sarà tenuta a preparare un quadro d’insieme dei rischi settoriali di corruzione e agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli operatori.

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