Finanziamento ad Hamas: le fonti aperte non sono sufficienti per provare la partecipazione a un’associazione terroristica

Le fonti aperte reperite su internet non possono essere alla base di un processo penale sui presunti fondi ad Hamas trasmessi da alcuni enti caritatevoli a sostegno della Palestina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 19364 depositata il 27 maggio 2026 con la quale è stato accolto il ricorso di un cittadino giordano sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in applicazione dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Genova a seguito del finanziamento dell’associazione terroristica “Hamas” (19364). All’uomo era contestato il supporto a tale gruppo anche attraverso diverse associazioni impegnate nella raccolta fondi, così contribuendo all’attività dell’organizzazione terroristica. Ad avviso della Cassazione, invece, i motivi di ricorso sono fondati. Prima di tutto, la Suprema Corte è partita dall’analisi dell’articolo 270 bis del codice penale sulle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, chiarendo che detto reato può verificarsi anche con modalità di partecipazione esterna all’associazione secondo le forme del concorso eventuale ex articolo 110 del codice penale. La Corte, comparando le due norme, sottolinea che “spicca l’intenzione del legislatore di punire il finanziamento di un’associazione che si proponga il compimento di atti finalizzati al terrorismo, con ciò estendendosi il rimprovero alle forme di sostegno del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza che quest’ultimo annovera tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non è richiesto che il partecipe dell’associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare un singolo atto terroristico”. Sul punto la Corte ha richiamato la direttiva 2017/541 che ha sostituito la decisione quadro 2002/475/GAI e ha precisato che, proprio in applicazione della Convenzione New York del 1999, possono essere ricondotti ad atti terroristici anche gli atti di violenza compiuti in un contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, in presenza di determinate situazioni fattuali come le gravi conseguenze sull’incolumità della popolazione civile, generando terrore e panico. Inoltre, senza alcun automatismo, anche attività di sostegno a cellule terroristiche, così come l’adesione ideologica non isolata né fine a sé stessa “può costituire significativo indicatore di intensità all’associazione con finalità di terrorismo”, al pari delle attività di propaganda ed apologia in presenza di “altri connotati di materialità ed oggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali”. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che, però, il ricorso sia fondato nella parte in cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle fonti aperti utilizzate nella decisione, alle quali fa riferimento l’articolo 234-bis del codice penale nel senso di ammettere la possibilità di acquisire dati in rete, ma che non sono utilizzabili nel processo penale se non sono particolarmente qualificati. Richiamando la giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha precisato che il concorso esterno del delitto di associazione con finalità di terrorismo “postula che l’agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell’ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso”. Sono da escludere, però, le fonti aperte indefinite “vale a dire quella massa di notizie indistinte o comunque riportate senza riferimento alla provenienza, acquisibili nel web”. Le fonti aperte – scrive la Cassazione – sono solo un parametro “con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque non riguardanti l’imputazione perché solo il materiale probatorio acquisito in contraddittorio può essere messo a fondamento della propria decisione”. Così il Tribunale ha errato perché, pur escludendo l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienza israeliana, ha fondato l’ordinanza su dati rinvenibili sul server dell’associazione e su fonti aperte, di natura generica. Pertanto, “la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità ne preclude l’utilizzabilità”. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l’ordinanza, disponendo il rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio.

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