Gestione sostenibile dei corsi d’acqua: l’Italia ratifica il Protocollo alla Convenzione di Londra

È in vigore dal 6 maggio la legge n. 64 del 10 aprile 2026 di ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (Corsi d’acqua). Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026, completa la Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992, in vigore dal 9 ottobre 1996 e ratificata dall’Italia con legge 12 marzo 1996 n. 171, corredata anche dal Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere che, però, l’Italia non ha voluto ratificare.

Per quanto riguarda il Protocollo su acqua e salute ratificato dall’Italia con 25 anni di ritardo, l’obiettivo è il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all’acqua. Sono 28 i Paesi che hanno ratificato il Protocollo, fortemente voluto dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’UNECE (qui il testo ufficiale Protocol) che è in vigore sul piano internazionale dal 4 agosto 2005. Tra gli obblighi degli Stati parte, quello di adottare misure per prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all’acqua e attuare sistemi integrati per garantire forniture di acqua potabile. Predisposti, a tal fine, sistemi di monitoraggio per evitare la diffusione di malattie trasmissibili attraverso l’acqua. Il Protocollo, inoltre, accanto alla dimensione internazionale e nazionale, prevede che le Parti contraenti stabiliscano obiettivi locali e nazionali per assicurare “un alto livello di protezione contro le malattie connesse all’acqua”. Gli obiettivi sono poi specificati all’articolo 6 e sono inclusi gli interventi sugli impianti di trattamento delle acque reflue, nonché la bonifica di determinati siti in grado di provocare effetti nocivi. Previsti, altresì, sistemi di sorveglianza e di primo allarme, piani di emergenza a livello nazionale e locale anche per prevenire eventi estremi. All’articolo 10 è assicurato l’accesso al pubblico dei dati e delle valutazioni compiute dalle autorità nazionali.

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