Giurisdizione e azione giudiziaria dei consumatori: la parola alla Corte Ue

Le Sezioni unite civili, con ordinanza n. 261/2026, depositata il 5 gennaio (ordinanza consumatori), hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire alcuni aspetti del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis) e, in particolare, sull’articolo 18 che attribuisce la giurisdizione, in via generale, al giudice del domicilio del consumatore. In base a tale norma, l’azione del consumatore può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio, davanti all’autorità del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

La vicenda ha al centro due coniugi, residenti in Irlanda, che avevano acquistato, da una società con sede a Londra, un pacchetto vacanze per effettuare una crociera. La nave era partita dal porto di Venezia ed era rientrata nello stesso porto. Nel corso della crociera il figlio minore della coppia aveva riportato lividi mentre era stato affidato agli addetti del settore neonati e così la coppia si era rivolta al Tribunale di Venezia per ottenere, dalla società venditrice ed organizzatrice del viaggio, il risarcimento dei danni subiti nel corso della crociera.

Il Tribunale di Venezia aveva accolto l’eccezione della società convenuta e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Analogo verdetto in appello. Di qui l’impugnazione dei coniugi dinanzi alla Corte di Cassazione che, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue, in base all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di chiarire “se il consumatore – al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore – possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)”.

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