Giurisdizione e azione revocatoria che incide sugli assetti organizzativi di società con sede all’estero: la parola alle Sezioni Unite

Saranno le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione a chiarire se il giudice italiano ha la giurisdizione in relazione all’esercizio dell’azione revocatoria che incide sugli assetti organizzativi di una società con sede all’estero. Con ordinanza interlocutoria n. 15920 depositata il 23 maggio (ordinanza interlocutoria), la terza sezione civile ha ritenuto di chiamare in causa le Sezioni Unite a seguito del ricorso di alcuni soci di una società che aveva sottoscritto un contratto di conto corrente con la Banca Nazionale dell’agricoltura poi confluita nella Banca Monte dei Paschi di Siena e disposto un aumento di capitale di una società di diritto inglese. Una società a responsabilità limitata, cessionaria della Banca Monte dei Paschi di Siena aveva agito contro tali soci, la srl e una società inglese, a seguito del trasferimento della sede legale della società a Malta. Era stato emesso un decreto ingiuntivo anche a seguito del trasferimento di beni immobili siti in Italia alla società inglese, con conseguente depauperamento patrimoniale dei convenuti che impediva alla cessionaria di soddisfare il proprio credito. I soci avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo competente il giudice inglese “sul presupposto che gli atti impugnati costituivano mera esecuzione di deliberazioni societarie adottate secondo il diritto anglosassone”. Il Tribunale di Milano e la Corte di appello avevano dichiarato la giurisdizione italiana e accolto la domanda della società cessionaria ordinando la rifusione in favore della srl e così i soci si sono rivolti alla Cassazione. In particolare, i ricorrenti sostengono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 del regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), nonché dell’articolo 25 della legge n. 218/95 in quanto “gli atti impugnati in revocatoria costituivano mera esecuzione di atti e deliberazioni assunte secondo il diritto anglosassone in materia societaria, ai quali sono inscindibilmente connessi”. In base all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, secondo i ricorrenti, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato di costituzione della società, con una necessaria valorizzazione dell’unitarietà dell’operazione societaria nel suo complesso. Non solo. Sarebbe stato disatteso il criterio di collegamento del luogo di costituzione della società ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 218/95, “pronunciandosi su profili inerenti alla struttura e al funzionamento di un ente di diritto straniero, con conseguente erronea affermazione della giurisdizione del giudice italiano”. Ora, poiché la questione della giurisdizione correlata all’esercizio dell’azione revocatoria incidente, in via diretta o indiretta, sugli assetti organizzativi di una società con sede all’estero, non è stata affrontata in passato, la terza sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

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