Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 15 maggio, il Protocollo addizionale (CM(2026)2-add1final; qui il rapporto esplicativo) alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, il primo trattato internazionale in quest’ambito (Convenzione n. 198 in vigore dal 1° maggio 2008 e ratificata dall’Italia con legge 28 luglio 2016, n. 153, Convenzione di Varsavia). Il Protocollo approvato dal Consiglio a Chişinău, che sarà aperto alla firma il 14 ottobre 2026, modernizza la Convenzione di Varsavia soprattutto nell’ambito del recupero dei beni nel caso di reati transnazionali, “rafforzando la capacità delle autorità di sorvegliare e sospendere le transazioni sospette, come anche di confiscare i beni, comprese le cripto-attività”. I flussi finanziari illeciti aumentano anche a causa delle nuove tecnologie e il Protocollo focalizza l’attenzione proprio in questo ambito, con particolare attenzione agli asset virtuali. Tra i nuovi strumenti, la possibilità per gli Stati di confiscare qualsiasi bene (confisca estesa, articolo 3) appartenente a una persona condannata se un tribunale nazionale ritiene che detti beni derivino da attività criminali, anche in assenza di un diretto collegamento con uno specifico reato; la confisca anche in assenza di condanna (articolo. 4) su decisione di un tribunale, in presenza di fondati sospetti che i beni costituiscano proventi di reato, con la possibilità di procedere a sequestrare o confiscare anche i beni di origine criminale detenuti da terzi (articoli 5), facendo salvi i diritti dei terzi in buona fede. Inoltre, è prevista la confisca di beni delle persone condannate se derivanti da condotte criminali. L’articolo 23 prevede l’istituzione di squadre investigative comuni per il recupero transfrontaliero dei beni sulla base di un accordo tra 2 o più Stati e l’utilizzo di moduli standard per le richieste di congelamento e confisca (articoli 24 e 25). Il quadro è completato da meccanismi di gestione nel caso di beni sequestrati o confiscati su richiesta di altri Stati. Nell’ipotesi di richieste di più Stati dovrà essere accordata la priorità alla Parte richiedente impegnata nel risarcimento delle vittime di reato o a restituire i beni ai legittimi proprietari.
Per l’entrata in vigore è necessaria la ratifica di 5 Stati, inclusi tre Stati membri del Consiglio d’Europa.
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