La sentenza dello Stato della Città del Vaticano che dispone la condanna a 8 anni di reclusione per reati quali il peculato e l’autoriciclaggio ai danni dello IOR nei confronti di un cittadino italiano può essere riconosciuta in Italia ai fini dell’esecuzione delle statuizioni civili. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 22608 depositata il 18 giugno con la quale è stato respinto il ricorso dell’uomo secondo il quale la sentenza non poteva essere eseguita in Italia anche per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, con la Costituzione italiana (22608). Ad avviso del ricorrente, infatti, tra gli altri motivi, non gli era stato possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto lo Stato del Vaticano non è parte alla Convenzione con una limitazione, a suo avviso, delle garanzie predisposte dall’ordinamento italiano. Una tesi respinta dalla Suprema Corte secondo la quale nel riconoscimento della sentenza non si è verificata alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea. I giudici nazionali – osserva la Corte di Cassazione – sono tenuti a verificare, nel momento del riconoscimento di sentenze straniere definitive, che siano stati rispettati i canoni del giusto processo e questo anche nel caso in cui lo Stato di origine della decisione non sia parte alla Convenzione europea. L’articolo 6, infatti, ha un’applicazione anche indiretta perché impedisce “la produzione degli effetti decisori o esecutivi di decisioni scaturenti da procedimenti incompatibili con i canoni del giusto processo”. La Corte di appello, quindi, in fase di riconoscimento ai fini degli effetti civili della sentenza deve accertare in ogni caso il rispetto dei principi del giusto processo, con nessun rilievo o limite dovuto alla circostanza che lo Stato che ha adottato la pronuncia sia parte alla Convenzione dei diritti dell’uomo. È stata la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo a precisarlo, rilevando che “in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali, si impone il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere per il tramite dell’ordine pubblico”. Ciò che conta è che la sentenza oggetto di riconoscimento non sia stata resa in violazione dell’articolo 6 perché in tal caso il riconoscimento sarebbe “ingiusto” e porterebbe a una violazione indiretta dell’articolo 6, fermo restando che è necessario evitare che “il mancato riconoscimento della sentenza, in assenza di una obiettiva giustificazione, possa costituire violazione di altri diritti tutelati dalla Convenzione e dalla stessa Costituzione”. Nel caso in esame, il ricorrente aveva messo in discussione l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura dello Stato Vaticano. Nel valutare il principio dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici, la Cassazione ha ricostruito la giurisprudenza di Strasburgo e ha stabilito che la nomina di giudici da parte del potere esecutivo è ammissibile a condizione che i giudici “siano e appaiano liberi da influenze o da pressioni nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali”. Per quanto riguarda l’imparzialità, la Suprema Corte ricorda che la Corte europea ha fatto riferimento a un test oggettivo e a un test soggettivo, con un approccio sostanzialistico, richiedendo che i dubbi sulla imparzialità abbiano una giustificazione obiettiva in grado di far dubitare dell’imparzialità dell’organo stesso. Sulla base di tali precisazioni, la Cassazione ha concluso che la decisione della Corte di appello di Milano, che aveva dato il via libera all’esecuzione della sentenza, non era in contrasto con la Convenzione europea, anche considerando che il ricorrente aveva subito il processo dopo l’adozione del Motu Proprio del 12 aprile 2023 con il quale è stato chiarito che i magistrati nominati dal Pontefice sono soggetti soltanto alla legge ed esercitano i propri poteri con imparzialità. Respinto così il ricorso.
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