L’obiettivo è favorire la diffusione dell’esposizione delle opere d’arte, con particolare riguardo a quelle straniere. In questa direzione, è stata adottata la legge 16 luglio 2026 n. 134 “Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico” (legge opere d’arte). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio, il testo è in vigore dal 12 agosto 2026. Chiarita la prevalenza delle convenzioni internazionali e delle norme Ue, l’articolo 1 fissa come regola generale l’insequestrabilità giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili di beni culturali stranieri esposti in Italia. È così fissata una “garanzia di immunità” da sequestro per la durata della permanenza dei beni in Italia. Spetta al Ministero della cultura, su richiesta dell’istituzione che riceve in prestito i beni culturali, rilasciare, a condizione di reciprocità, una garanzia di immunità dal sequestro per il periodo in cui le opere si trovano in Italia. Il provvedimento sarà adottato secondo le modalità che saranno fissate dal decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero della giustizia e degli affari esteri (per favorire la dimensione diplomatica della circolazione delle opere d’arte), che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 134.
L’Italia ha impiegato molto tempo per approvare questa legge che era necessaria per favorire la diffusione delle opere d’arte in Italia anche perché, di frequente, le istituzioni culturali e museali straniere richiedono il rilascio di un documento che contenga la garanzia di immunità come condizione per il prestito ad altri Stati.
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