In vigore, dall’11 aprile 2026, la legge 1° aprile 2026 n. 46 che contiene l’adesione al Protocollo emendato della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili (Convenzione di Tokyo), adottato a Montreal il 4 aprile 2024 (Protocollo). Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2026, la legge dà attuazione al Protocollo che rafforza i poteri del comandante dell’aeromobile e degli equipaggi per gestire i passeggeri “indisciplinati”. Il Protocollo era stato adottato per modificare alcune definizioni della Convenzione di Tokyo come quella di “aeromobili in volo” e per inserire la giurisdizione dello Stato dell’operatore. Con riguardo al primo aspetto, la nozione di aeromobili in volo è estesa dal momento in cui si verifica la chiusura delle porte dopo l’imbarco fino al momento dell’apertura delle porte dopo l’atterraggio. L’altra novità, come detto, è la nozione di giurisdizione: l’articolo 3, paragrafo 1 del Protocollo chiarisce che la giurisdizione sui fatti che avvengono all’interno dell’aeromobile spetta allo Stato presso il quale l’aereo è registrato. È anche prevista la giurisdizione dello Stato di atterraggio nel caso in cui l’aeromobile a bordo del quale è stato commesso un illecito atterri sul territorio di questo Stato e il presunto autore si trovi ancora a bordo del veicolo. Tra gli altri criteri, è disposta la giurisdizione dello Stato dell’operatore nel caso in cui l’aeromobile sia stato noleggiato senza equipaggio ad un operatore che abbia la sede principale oppure, in mancanza, la residenza permanente di tale Stato. Sono state introdotte anche modifiche sul fronte sanzionatorio, in particolare in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell’equipaggio o di rifiuto di obbedire a un ordine legittimo impartito dal comandante dell’aeromobile. Inoltre, è semplificato il quadro estradizionale per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile: l’articolo 16 del Protocollo di Montreal dispone che le infrazioni commesse a bordo dell’aeromobile sono considerate commesse non solo nel luogo in cui sono state effettivamente commesse, ma anche nei territori degli Stati contraenti, i quali devono stabilire la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell’articolo 3 della Convenzione.
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