Esclusa la giurisdizione italiana per l’azione avviata da un cittadino olandese, domiciliato da poco in Italia, nei confronti della ex moglie, cittadina della Repubblica Ceca, in relazione all’adempimento di un “mandato a vendere” di un appartamento a Praga. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 24016 depositata il 24 luglio (24016) con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna che contestava la competenza del giudice italiano in relazione all’azione avviata dall’ex marito. L’uomo sosteneva che vi fosse la giurisdizione italiana in base all’articolo 7, n. 1, lett. a) del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), in base al quale in materia contrattuale l’attore può agire o dinanzi al giudice del domicilio del convenuto o dinanzi al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. A suo avviso, malgrado il Tribunale di Praga avesse preso atto dell’accordo tra i due ex coniugi sulle questioni economiche e di mantenimento alle figlie minori e la coppia avesse divorziato in modo consensuale, la donna aveva avuto un mandato a vendere l’appartamento e, poiché era applicabile, secondo l’uomo, la legge italiana in quanto luogo di esecuzione della prestazione inadempiuta perché domiciliato in Italia la competenza era del giudice italiano. Di diverso avviso la Suprema Corte che ha ribaltato il verdetto del Tribunale e della Corte di appello di Genova secondo i quali poiché il creditore aveva il domicilio in Italia la competenza era del giudice italiano. La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha precisato che in base all’articolo 11 della legge n. 218/1995 il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio dal giudice e, quindi, anche se la donna non aveva sollevato la questione in primo grado in quanto contumace, la Cassazione era tenuta ad accertare la giurisdizione italiana. Per la Suprema Corte, l’accordo sulle questioni economiche era stato stipulato nella Repubblica Ceca, Paese nel quale risiedevano gli ex coniugi ed era così regolato dalla legge di tale Stato. L’atto, inoltre, era stato redatto in lingua ceca e comprendeva la vendita di un immobile a Praga. Non si tratta – osserva la Cassazione – di un semplice mandato a vendere e non sussiste un collegamento con il giudice italiano solo perché l’uomo aveva poi stabilito il suo domicilio in Italia. Ad accogliere una simile conclusione, si amplierebbe in modo eccessivo la giurisdizione italiana senza dimenticare che l’uomo si era trasferito in Italia successivamente alla stipula dell’accordo tra i due ex coniugi, evidentemente puntando a radicare la giurisdizione in uno Stato senza che vi fosse alcun collegamento. Esclusa così la giurisdizione del giudice italiano.
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