La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 2908 depositata il 23 gennaio ha precisato le modalità che i giudici nazionali sono tenuti a rispettare nei casi in cui venga richiesta l’estradizione da parte di uno Stato con il quale non vi è un trattato bilaterale (estradizione). Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma aveva disposto la consegna del ricorrente al Kuwait, Paese nel quale era indagato per il reato di riciclaggio. La decisione è stata impugnata in Cassazione e il ricorso è stato accolto.
Per la Suprema Corte, infatti, nel caso di estradizione processuale, in assenza di un trattato o di una previsione al suo interno della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana, in base all’articolo 705, comma 1 del codice di procedura penale, “non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione” per verificare la presenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Solo così – precisa la Suprema Corte – è possibile accertare se l’autorità dello Stato richiedente abbia valutato le ragioni per le quali sostiene la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Tra Italia e Kuwait manca un trattato di estradizione e, quindi, non era possibile applicare il regime di prova semplificato previsto dalla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2006 n. 146, nonché dal Kuwait nel 2003. La Corte di appello, in sostanza, aveva equiparato la Convenzione di Palermo a un trattato di estradizione, conclusione non condivisa dalla Cassazione. Ora, l’ordinamento italiano non subordina la concessione dell’estradizione all’esistenza di un trattato, fatta salva l’eccezione prevista dall’articolo 26 della Costituzione dell’estradizione del cittadino italiano. Tuttavia, nel caso in esame, la Convenzione di Palermo non costituisce una base idonea a giustificare la consegna in quanto anche il regime della prova semplificata è applicabile solo ai reati che rientrano nel perimetro di applicazione della Convenzione. Tra questi vi è il riciclaggio ma nel contesto di un gruppo organizzato, situazione che non sussisteva nel caso in esame. Di conseguenza, la Corte di merito non avrebbe dovuto applicare il regime probatorio semplificato, ma l’articolo 705 c.p.p., richiedendosi così l’esame di una ragionevole base indiziaria, esame che per la Cassazione, invece, non era stato completo. In ultimo, la Corte di Cassazione ha escluso l’estradizione tenendo conto del rischio di trattamenti disumani e tortura, bocciando il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito che si erano basati unicamente sulle raccomandazioni del Kuwait.
Aggiungi un commento