La Corte penale internazionale interviene su esecuzione dei mandati di arresto e negoziati di pace

Il rapporto tra Corte penale internazionale e Stati parte è di natura verticale e, di conseguenza, le autorità nazionali sono tenute a eseguire i mandati di arresto anche nei confronti di Capi di Stato o di Governo di Stati terzi che godono dell’immunità secondo il diritto internazionale generale. Lo ha stabilito, ancora una volta, la Pre-Trial Chamber nel provvedimento del 9 giugno riguardante la situazione in Ucraina (ICC-01/22, ICC Ucraina). Il testo del documento, per larga parte pieno di omissis, risponde a un’istanza sottoposta da uno Stato di cui la Corte ha coperto l’identità in relazione all’applicazione dell’articolo 97 dello Statuto nel caso in cui in uno Stato parte si svolgano negoziati di pace e sia necessaria la presenza di un soggetto destinatario di un mandato di arresto della Corte. Precisato che la Corte non svolge una funzione consultiva e che, quindi, non può rispondere a questioni ipotetiche, la Pre-Trial Chamber ha tenuto a evidenziare che la Corte agisce nell’interesse della comunità internazionale e ha affermato che gli Stati parte sono tenuti a eseguire i mandati di arresto anche nel caso di immunità di organi di Stati terzi, con i quali gli Stati parte hanno relazioni non verticali (come con la Corte), ma orizzontali.

Detto questo, la Pre-Trial Chamber richiama l’articolo 16 che attribuisce al Consiglio di sicurezza il potere di sospendere il procedimento dinanzi alla Corte penale internazionale per 12 mesi. Tenendo conto che nello stesso Preambolo dello Statuto della Corte penale internazionale è precisato che la Corte, pur se indipendente, è collegata al sistema delle Nazioni Unite, nel caso in cui queste ultime avviino negoziati di pace sul territorio di uno Stato parte, quest’ultimo dovrà fornire tutte le informazioni alla Corte, senza rinunciare unilateralmente ad eseguire le richieste di cooperazione, in modo che sia la stessa Corte a pronunciarsi e, quindi, procedere a sospendere l’esecuzione di provvedimenti già emessi che possano evidentemente ostacolare lo svolgimento di negoziati.

Al contrario – prosegue la Pre-Trial Chamber – se i negoziati di pace non sono stati convocati dalle Nazioni Unite, in linea di principio, lo Stato parte sarà tenuto a eseguire i mandati di arresto, fermo restando che ciò non pregiudica eventuali decisioni diverse da prendere in specifiche circostanze in relazione a una situazione simile a quella descritta. In ogni caso, spetta alla Corte decidere.

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