La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 6644/2026, depositata il 20 marzo è intervenuta a chiarire i criteri per individuare la legge applicabile a un contratto di lavoro di un dirigente, cittadino italiano, la cui attività lavorativa era svolta per lo più in Romania (6644). L’uomo era stato licenziato e aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Milano il quale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e stabilito l’applicazione della legge italiana al rapporto di lavoro, nonostante la prestazione fosse stata svolta sul territorio rumeno, ordinando all’azienda la corresponsione dell’indennità di preavviso e dell’indennità supplementare spettante ai dirigenti. L’azienda aveva impugnato la decisione ritenendo che fosse stata applicata in modo errato la legge italiana perché la clausola contrattuale faceva rinvio alla legge del Paese di lavoro ossia la Romania. La Corte di Cassazione è partita dall’esame dell’articolo 8 del Regolamento n. 593/2008 (Roma I) che ha sostituito la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980. L’articolo 8 – precisa la Cassazione – che disciplina i contratti individuali di lavoro stabilisce, come legge applicabile, quella scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. In ogni caso, la norma prevede che questa scelta non può privare il lavoratore della protezione garantita dalle norme “alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo”. In ogni caso se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un diverso Paese va applicata la legge di quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha proceduto a ricostruire la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle norme di diritto internazionale privato applicabili ai rapporti di lavoro e ha sottolineato che per accertare se sussista un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello che risulterebbe dall’applicazione dei criteri indicati dall’articolo 8 è necessario prendere in considerazione ulteriori elementi del rapporto del lavoro. Tra questi vi sono il Paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, quello in cui egli è iscritto nel sistema di previdenza sociale e nei diversi regimi pensionistici di assicurazione malattia ed invalidità, così come occorre che il giudice nazionale tenga conto dell’insieme delle circostanze del procedimento, anche valutando i criteri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Alla luce di ciò, la Cassazione evidenzia che i giudici di appello hanno correttamente individuato una prevalenza significativa di indici di collegamento con l’ordinamento italiano, tra l’altro considerando l’utilizzo della lingua italiana nella redazione del contratto, il sistema di previdenza e di assistenza con trattenute per istituti tipici italiani, il richiamo a istituti come tredicesima e TFR propri del sistema italiano, la retribuzione in euro e non nella moneta rumena. Di conseguenza, tenendo conto del più stretto collegamento con l’Italia, la Cassazione ha concluso nel senso dell’inapplicabilità della clausola contrattuale che limitava l’indennizzo per licenziamento ingiustificato a un massimo di 5 mensilità, ritenendo corretta la scelta dei giudici di merito circa l’applicazione della legge italiana e non di quella rumena.
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