I giudici nazionali, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale e con le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo, sono tenuti a verificare lo stato di salute del consegnando nonché il rischio di un deterioramento della sua situazione nel caso di consegna. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 2722/2026, depositata il 23 gennaio (mandato di arresto), con la quale la Suprema Corte, applicando la legge n. 69/2005 (poi modificata decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021) con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI), ha annullato il sì alla consegna deciso dalla Corte di appello di Genova, chiedendo un nuovo giudizio da parte di un’altra sezione della Corte di appello.
A ricorrere alla Suprema Corte è stato un cittadino italo-marocchino nei confronti del quale era stato emesso un mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria francese, per diversi reati legati al traffico illecito di stupefacenti. La Corte di appello di Genova aveva dato il via libera alla consegna, subordinandola alla riconsegna all’Italia in quanto cittadino italiano, malgrado il ricorrente fosse stato giudicato in contumacia. I giudici italiani avevano considerato che il ricorrente era a conoscenza della pendenza del processo in Francia e avevano anche escluso che avesse rilievo l’intervenuta proposizione dell’opposizione avverso la sentenza contumaciale proposta in Francia. Non ha convinto la Cassazione, invece, la mancata valutazione dello stato di salute del consegnando. Infatti, malgrado già in Francia fosse stata riscontrata l’incompatibilità delle condizioni di salute con le misure di detenzione, la Corte di appello di Genova non aveva chiarito se vi fosse o meno un serio problema sanitario, in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, proprio con riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute, ha stabilito che “l’esistenza di un rischio di violazione di tale diritto consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi in via eccezionale e a seguito di un esame appropriato dal dare seguito a un mandato di arresto europeo”. Ora, poiché la Corte di appello di Genova, malgrado l’esistenza di elementi indicativi della presenza di patologie, non aveva valutato la gravità e l’incidenza sulla salute del ricorrente nel caso di consegna alle autorità francesi, anche trascurando l’acquisizione di informazioni presso lo Stato di emissione, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza e ha rinviato per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
La Cassazione, inoltre, ha precisato che in caso di decisione nuovamente positiva alla consegna, procederà all’esame della riconsegna all’esito della condanna.
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