Mercosur: il Parlamento Ue chiede l’intervento della Corte di giustizia

La parola alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Gli eurodeputati, con risoluzione del 21 gennaio 2026, hanno chiesto alla Corte di Lussemburgo un parere sulla compatibilità con i trattati della proposta di accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra, e della proposta di accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (Europarl Mercosur). Il Parlamento si è avvalso dell’articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che fissa le procedure e le competenze delle istituzioni dell’Ue riguardo alla negoziazione e all’adozione di accordi tra l’Unione e i Paesi terzi o le organizzazioni internazionali. La norma prevede che un Paese dell’Unione, il Consiglio, la Commissione o il Parlamento europeo possano richiedere alla Corte di giustizia di fornire un parere di compatibilità dell’accordo con i trattati (è stato il caso dell’accordo accordo CETA, con la richiesta di parere del Belgio sulla questione della risoluzione delle controversie in materia di investimenti). 

Nella risoluzione si sottolinea la possibile contrarietà all’articolo 218, par. 2 e 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (che si occupa dell’iter di conclusione di accordi internazionali), con il principio di attribuzione, dell’equilibrio istituzionale e di leale cooperazione. Dubbi anche sul meccanismo di riequilibro previsto dall’accordo che permette ai Paesi del Mercosur di contestare la legislazione europea ritenuta dannosa per le esportazioni, clausola che, oltre ad essere considerata come incompatibile con diverse disposizioni del Trattato e atti in vigore, è in grado di “minacciare la capacità dell’Unione di mantenere l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’UE”. Altre questioni riguardano il rispetto del principio di precauzione in particolare per l’autorità “concessa a un panel arbitrale di valutare l’applicazione di tale principio da parte dell’Ue”. Adesso la parola passa alla Corte Ue e, quindi, fino a quel momento, il Parlamento non può pronunciarsi sulla ratifica dell’Accordo. Intanto, la Corte attiverà il titolo VII del nuovo regolamento di procedura notificando la domanda di parere a tutti gli Stati e alle istituzioni Ue e fissando un termine per le osservazioni scritte. Sui tempi, l’articolo 200 del Regolamento di procedura dispone che gli eurogiudici sono tenuti ad emettere il parere nel più breve tempo possibile (in genere circa due anni), sentito l’avvocato generale. In attesa, si studia la possibilità dell’applicazione provvisoria.

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