La questione della legittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012 n. 237 “norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale” (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;237) arriva davanti alla Corte costituzionale e, per il momento, con ordinanza n. 79, depositata il 14 maggio 2026 (Corte costituzionale), la Consulta ha risolto la questione dell’intervento di una delle vittime del libico Almasri, dichiarandone l’inammissibilità.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata la Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, nel procedimento a carico di O.A.H.N. I giudici di appello, con ordinanza del 30 ottobre 2025 n. 227, hanno posto la questione con riguardo agli articoli 11, 101 e 117 della Costituzione nella parte in cui le norme della legge sulla Corte penale internazionale “non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale”. Per ora, questo nodo non è stato ancora sciolto perché la Consulta si è dovuta pronunciare prima sulle richieste d’intervento, che sono state respinte dalla Consulta. La Corte ha chiarito che la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, nonché a titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non soltanto che l’interesse del terzo “possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento”, tenendo altresì conto della necessità che “l’esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo”. Nel caso di specie, ad avviso della Corte costituzionale, non sussistono le condizioni per ammettere il terzo a intervenire, tanto più che l’ammissibilità dell’intervento “non può essere giustificata dal generico interesse a concorrere ad accertare con una Corte interna l’effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida di dell’arresto della mancata consegna di O.A.H.N. alla corte penale internazionale”. Così, la Consulta ha dichiarato inammissibile l’intervento di L.M.B.R., una delle vittime del libico Osama Almasri che l’Italia non aveva proceduto ad arrestare malgrado l’emissione del mandato di arresto della Corte penale internazionale.
Intanto dinanzi alla Corte arriverà anche il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera con riguardo alla concessione dell’immunità parlamentare all’ex capo di gabinetto del ministero della giustizia.
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