Ordine europeo di indagine: allo Stato di emissione solo il controllo del rispetto dei principi fondamentali

Spetta al giudice italiano verificare il rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell’ordinamento in relazione all’utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in un altro Paese Ue attraverso l’ordine europeo di indagine, mentre è esclusa la verifica della loro regolarità in base alle norme nazionali del Paese di esecuzione in quanto le attività istruttorie sono delegate a quello Stato. Nel rispetto – precisa la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 33327 depositata l’11 settembre (33327), – della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine (OEI), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017. Questi i fatti. Un indagato aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria il riesame della misura cautelare disposta nei suoi confronti. L’istanza era stata respinta. Poi il ricorso in Cassazione in quanto l’uomo contestava l’utilizzo di alcune comunicazioni telefoniche ottenute da un altro Stato membro a seguito dell’emissione di un ordine europeo di indagine da parte delle autorità italiane. La Cassazione ha premesso che il pubblico ministero il quale aveva richiesto il contenuto di comunicazioni scambiate attraverso criptofonini, già ottenute dall’autorità giudiziaria di un Paese Ue in un procedimento penale pendente in quel Paese, non doveva essere autorizzato dal giudice italiano, ha delimitato i confini delle verifiche che spetta all’autorità di emissione dell’OEI. A quest’ultima – chiarisce la Suprema Corte – spetta il controllo circa il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei diritti sul giusto processo. È invece escluso un controllo sulla legittimità dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera perché questo risulterebbe in contrasto con il principio della presunzione di legittimità dell’attività svolta all’estero per l’acquisizione degli elementi istruttori, nonché con l’impianto stesso della direttiva sull’OEI e con il principio di fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso. 

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