Primazia del diritto Ue e obbligo di rispettare le sentenze di Lussemburgo: riconosciuto a una ex giudice di pace il rapporto di pubblico impiego

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sede di Roma, con la sentenza n. 15797 del 26 agosto 2025, ha violato il diritto dell’Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia Ue che, proprio a seguito di un rinvio pregiudiziale dello stesso Tribunale, con la sentenza C-236/20 del 7 aprile 2022 (i cui principi sono stati confermati in altre pronunce) aveva sostanzialmente chiarito che il diritto dell’Unione non consente un sistema simile a quello italiano con riguardo ai giudici di pace che ha evidenti effetti discriminatori. Lo scrive il Consiglio di Stato (sezione settima) che, con la sentenza 2716/2026 depositata il 2 aprile (2716:2026), ha riconosciuto a una donna, ex giudice di pace per 17 anni, proprio grazie al diritto Ue, il diritto al pagamento delle ferie, la tutela previdenziale e assistenziale, il trattamento di fine rapporto, il trattamento contributivo analogo a quello previsto per i magistrati togati, nonché un risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex giudice che aveva impugnato la pronuncia del Tribunale amministrativo per ottenere il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego con il Ministero della giustizia. Respinta l’affermazione dei giudici del Tar secondo i quali la “condizione di impiego del magistrato onorario è del tutto differente e ha un regime necessariamente diverso rispetto al magistrato di carriera”, escludendo così il riconoscimento di ogni forma previdenziale e assistenziale, il Consiglio di Stato, proprio in base al diritto del’Unione e a quanto chiarito dalla Corte Ue, ha precisato che gli eurogiudici hanno posto un limite invalicabile nel differente trattamento fondato su eventuali ragioni oggettive, rilevando che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato “comparabili”. Con la conseguenza – si legge nella sentenza – che i magistrati onorari non possono essere esclusi da “ogni diritto alle ferie retribuite”. Il Consiglio di Stato ha bollato “come palesemente contraddittoria” (in sé e in rapporto con la pronuncia della Corte di giustizia U.E.) l’argomentazione del Tribunale amministrativo perché quest’ultimo ha prima affermato che il giudice di pace “può essere qualificato come lavoratore a tempo determinato…che ha diritto di beneficiare del trattamento spettante al magistrato professionale con riferimento a specifici e singoli aspetti del rapporto”, per poi affermare che “la condizione di impiego del magistrato onorario è del tutto differente e ha un regime necessariamente diverso rispetto al magistrato di carriera”. Sono stati trascurati – osserva il Consiglio di Stato – gli elementi evidenziati dalla Corte Ue che richiedeva un esame di elementi fattuali, precisi e concreti che potessero giustificare una disparità di trattamento, facendo riferimento non a circostanze esterne come le modalità di reclutamento, ma alla natura e alle mansioni espletate. Inoltre, – prosegue Palazzo Spada – è stata sostanzialmente disapplicata la tutela contro la discriminazione prevista dalla direttiva 1990/70/CE. I giudici Ue, d’altra parte, hanno già chiarito che l’identità di funzioni e di lavoro svolto va verificata in concreto e non sulla base del mero inquadramento formale della figura del giudice di pace prevista dalla legge nazionale. Così, sulla base di questi e altri motivi, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della donna e ha riformato la sentenza del Tar.

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