Protezione internazionale per le vittime di matrimoni forzati

I matrimoni forzati costituiscono una forma strutturale di violenza di genere e, quindi, le autorità nazionali sono tenute a garantire la protezione internazionale a una donna, cittadina della Costa d’Avorio che aveva presentato tale richiesta alla commissione territoriale competente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 9333/2026, depositata il 13 aprile (9333) con la quale è stato accolto il ricorso di una donna che aveva chiesto l’annullamento del decreto del Tribunale di Campobasso con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale. La donna, cittadina ivoriana, aveva dichiarato di essere stata costretta a sposare un uomo in quanto offerta dal padre per estinguere un debito. Durante il matrimonio, la donna era stata vittima di maltrattamenti (era l’ultima di quattro mogli) ed era stata picchiata diverse volte anche per il suo credo religioso. La ricorrente era poi riuscita a fuggire: era arrivata in Libia, dove era stata vittima di violenza sessuale, riuscendo dopo un anno a imbarcarsi verso l’Italia. La Commissione territoriale aveva negato alla ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiata e così aveva fatto anche il Tribunale di Campobasso ritenendo che non fosse emerso “un fondato timore di persecuzione riconducibile a uno dei motivi tipizzati (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica)”. Il Tribunale aveva riconosciuto la gravità della pratica dei matrimoni forzati in Costa d’Avorio, ma non aveva ritenuto credibile il racconto della donna. La Cassazione, invece, ha condiviso la posizione della donna secondo la quale la conclusione del Tribunale era in contrasto con i principi affermati dal diritto internazionale e dalla giurisprudenza nazionale ed europea “secondo cui la violenza domestica e di genere può integrare una forma di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, quanto lo Stato di origine non sia in rado di offrire una tutela effettiva”. D’altra parte, la stessa Cassazione, in passato, ha stabilito che la costrizione del matrimonio “integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini dello status di rifugiato, a prescindere dalla maggiore età della donna, dalla durata della convivenza o dall’assenza di mutilazioni genitali”. Inoltre, è privo di rilievo il fatto che la donna non avesse fatto ricorso alle autorità competenti nel suo Paese in ragione del contesto sociale e culturale nel quale si erano verificati i fatti. Con riguardo alla protezione sussidiaria la Suprema Corte ha rilevato che la violenza domestica integra un trattamento inumano o degradante se lo Stato di origine non è in grado di assicurare alla donna una tutela effettiva. Così, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di protezione internazionale.

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