Pubblicati i nuovi orientamenti sull’applicazione del regolamento sui prodotti a deforestazione zero

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, del 20 luglio 2026, la nuova Comunicazione della Commissione relativa al documento di orientamento (orientamenti deforestazione) per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR). Come precisato dalla Commissione, il documento non sostituisce, modifica o aggiunge nulla rispetto alle regole fissate nell’atto Ue, ma è utile per operatori e commercianti, nonché per le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali interni per attuare con precisione il regolamento EUDR.

Una prima parte è dedicata alla definizione di “immissioni sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” ed “esportazione”. È altresì chiarita la tempistica per l’applicazione delle norme, la maggior parte delle quali si applica a decorrere dal 30 dicembre 2026, conformemente al regolamento (UE) 2025/2650 che modifica le disposizioni dell’EUDR. Con riguardo alle persone giuridiche che al 31 dicembre 2024 erano costituite come microimprese o piccole imprese (rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE) gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 13, da 16 a 24 e agli articoli 26, 31 e 32, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027, con eccezione di alcuni prodotti.

Gli obblighi di dovuta diligenza di cui all’articolo 8 impongono agli operatori di raccogliere informazioni, documenti e dati da ciascun fornitore in relazione ai prodotti interessati soggetti all’EUDR (elencati nell’allegato I), di verificare e analizzare le informazioni ed effettuare una valutazione del rischio secondo l’articolo 10. Poi dovranno essere adottate le misure di attenuazione del rischio “tranne se una valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi”. 

Necessario, per gli operatori soggetti all’obbligo di effettuare una valutazione del rischio, indicare i criteri applicati, tenendo conto delle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla complessità della catena e delle indicazioni fornite dall’articolo 10 del regolamento. Chiarita la nozione di due diligence semplificata e l’interazione con la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *