Rapporti con la Corte penale internazionale: contrarie alla Costituzione alcune norme della legge n. 237 di adeguamento allo Statuto di Roma

Le richieste di cooperazione che arrivano sul tavolo del Ministro della giustizia dalla Corte penale internazionale devono essere immediatamente trasmesse al Procuratore generale della Corte di appello di Roma. Di conseguenza, gli articoli 2 e 4, della legge 20 dicembre 2012 n. 237, “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale” (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;237), che non prevedono tale obbligo sono contrarie agli articoli 11 e 117 della Costituzione. È la Corte costituzionale a dirlo con la sentenza n. 143 depositata il 23 luglio (sentenza n. 143) che risponde alla questione sollevata dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale, con al centro il caso Almasri. 

La Corte costituzionale, prima di tutto, ha precisato che le questioni sollevate si trovano “al crocevia tra la rule of law internazionale, inscindibilmente connessa alla tutela della democrazia e dei diritti umani, e la salvaguardia del nucleo essenziale dei princìpi costituzionali, in una prospettiva che richiede un approccio integrato e un convergere delle diverse garanzie”. La legge n. 237/2012 attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella fase di cooperazione con la Corte penale internazionale e la Consulta ha sottolineato che il sistema predisposto da tale legge non elimina il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro nella trasmissione delle richieste di cooperazione alla Corte di appello di Roma, con il pericolo di compromettere la repressione dei più gravi crimini di diritto internazionale di competenza della Corte dell’Aja, repressione che – prosegue la Consulta – “non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari”. Il sistema italiano, così, nel non stabilire l’immediatezza della trasmissione rischia di compromettere (come avvenuto, d’altra parte, nel caso Al-Masri), l’indispensabile cooperazione con la Corte dell’Aja, compromettendo la leale collaborazione che “ispira in apicibus i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale e si esplica anche sul versante interno dei rapporti tra l’autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della Corte penale internazionale, e l’autorità giudiziaria incaricata di valutarle”. La Corte riconosce che, in casi eccezionali, possono presentarsi situazioni eccezionali in cui è necessario salvaguardare la tutela di principi costituzionali preminenti rispetto alla cooperazione con la Corte ma, in tali casi, il Ministro della giustizia è tenuto a comunicare alla stessa Corte d’appello “la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti”. Fermo restando, però, l’attività della Corte dell’Aja “è parte integrante dell’ordine internazionale presidiato dall’art. 11 Cost., che non tende a preservare il mero equilibrio nei rapporti di forza, ma ha quale pietra angolare la promozione della pace e della giustizia fra le Nazioni e così concorre alla tutela dei diritti inviolabili della persona in una dimensione che oramai trascende quella dei singoli Stati sovrani”.

In ultimo, la Corte costituzionale ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

Si veda il post https://www.marinacastellaneta.it/blog/no-allintervento-di-una-vittima-di-almasri-nel-procedimento-di-legittimita-costituzionale-sulle-norme-relative-allo-statuto-della-corte-penale-internazionale.html.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *