Approvata, il 30 marzo 2026, dal Consiglio per i diritti umani dell’ONU, la risoluzione 61/24 intitolata “Birth registration and the right of everyone to recognition everywhere as a person before the law” (HRC birth), con la quale il Consiglio, preso atto con soddisfazione dell’incremento delle registrazioni delle nascite negli ultimi 15 anni, ribadisce la necessità di maggiori sforzi ed evidenzia forti preoccupazioni per il fatto che almeno 150 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, in tutto il mondo, non sono mai stati ufficialmente registrati. Inoltre, nel documento è sottolineato che circa 55 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni pur essendo registrati non sono in grado di fornire prove sulla registrazione attraverso un certificato di nascita. La risoluzione aggiorna la 52/25 del 4 aprile 2023 (https://www.marinacastellaneta.it/blog/registrazione-immediata-delle-nascite-come-strumento-per-garantire-i-diritti-umani.html).
Il Consiglio ha fornito i parametri che gli Stati dovrebbero seguire: in primo luogo, la registrazione dovrebbe avvenire immediatamente al momento della nascita nello Stato nel quale il neonato nasce, senza alcuna esclusione, a prescindere dall’esistenza di certificati matrimoniali. Evidenziato l’obbligo degli Stati di registrare, al momento della nascita, tutti i bambini, il Consiglio vieta ogni forma di discriminazione anche per evitare situazioni di apolidia, nonché permettere l’accesso ai servizi essenziali. La registrazione della nascita – scrive il Consiglio – è direttamente collegata al rispetto dell’identità personale ed è anche strumentale ad evitare forme di adozione illegale, abusi, lavoro forzato dei minori, sfruttamento sessuale, con particolare riguardo ai minori che si trovano in luoghi in cui sono in corso conflitti o che vivono in zone post-conflittuali, nonché a tutela dei minori migranti.
Nella risoluzione si richiamano gli Stati all’utilizzo delle tecnologie digitali e alla massima semplificazione sulla base del principio “one-step, one-visit”, per evitare ritardi burocratici. Alla lettera j) sono specificate le informazioni minime necessarie per la registrazione, con l’esclusione di ogni dato che possa provocare discriminazioni.
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