Revocazione per contrarietà alla CEDU: la Cassazione delimita il perimetro di applicazione

Sulla revocazione di una sentenza passata in giudicato per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è intervenuta, con la sentenza n. 30622 depositata il 20 novembre 2025 (30622), la Corte di Cassazione, terza sezione civile. La vicenda aveva al centro un caso di responsabilità medica con azione da parte degli eredi di una donna morta a seguito di una grave malattia. La Corte di appello di Genova aveva riformato la sentenza del Tribunale di La Spezia riconoscendo un concorso di colpa della defunta per il ritardo nel ritiro del referto. Gli eredi avevano impugnato la pronuncia e la compagnia di assicurazione coinvolta aveva presentato anche un ricorso incidentale e la Cassazione, con ordinanza n. 24569/2018, aveva dichiarato improcedibile i ricorsi perché non era stata allegata la relata di notifica della sentenza impugnata. Gli eredi avevano presentato un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sostenendo che l’eccessivo formalismo aveva limitato un adeguato risarcimento ai parenti della vittima di negligenza medica. La vicenda dinanzi alla CEDU era stata complessa perché alcuni eredi avevano accettato il componimento amichevole e  il governo italiano aveva presentato una dichiarazione unilaterale con la quale riconosceva la violazione dell’articolo 2 e dell’articolo 6, offrendo 5.000 mila euro. Tuttavia, altri eredi non avevano aderito. La Corte europea aveva radiato dal ruolo il ricorso. Gli eredi così avevano presentato alla Cassazione un’istanza di revocazione dell’ordinanza n. 24569/2018 invocando l’articolo 391-quater del codice di procedura civile – che ha introdotto una nuova ipotesi di revocazione delle decisioni interne per contrasto con la Convenzione dichiarato dalla Corte europea – poiché, a loro avviso, con la decisione del 25 maggio 2023, la Corte aveva accertato la contrarietà del contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte agli articoli 2 e 6 della CEDU. 

Nella sua articolata sentenza, la Corte di Cassazione ha ricostruito i rapporti tra ordinamento italiano e Convenzione europea, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale e della stessa Corte di Strasburgo, per poi soffermarsi sul decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 che ha introdotto l’articolo 391-quater del codice di procedura civile, come modificato dal D.lgs 31 ottobre 2024 n. 164. Alla luce di questo quadro, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione del fatto che non sussistevano in via concorrente i tre requisiti richiesti per l’applicazione dell’articolo 391-quater. Tale norma richiede, infatti, che la decisione nazionale sia passata in giudicato e che abbia un contenuto dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione o a un suo Protocollo, che si tratti di una lesione di un diritto di stato della persona e che via sia un’astratta inidoneità dell’equa indennità accordata dalla Corte di Strasburgo ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione. Per la Suprema Corte, che ha sottolineato la differenza tra rimedi in ambito civile e in ambito penale, non ricorre nessuno dei presupposti. In primo luogo, perché la Corte europea aveva solo preso atto che l’Italia aveva riconosciuto le violazioni senza così una dichiarazione di contrarietà alla Convenzione dell’ordinanza contestata. Inoltre, accanto all’assenza di una sentenza dichiarativa di una violazione della Convenzione, va considerato che non sussisteva una lesione “di alcun diritto di stato della persona” perché la domanda originaria aveva ad oggetto il risarcimento danni per responsabilità medica e non, quindi, una questione di “diritto di stato della persona” che va interpretata in senso stretto, “riferendosi esclusivamente a status non patrimoniali”. In ultimo, per la Cassazione manca anche il terzo presupposto perché “la somma riconosciuta dal governo italiano a titolo di risarcimento del danno è stata ritenuta congrua in quanto pari a quella che in altri casi la Corte EDU ha accordato”. Respinto così il ricorso.

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