Revocazione per contrarietà alla CEDU: precisazioni dalla Cassazione

La richiesta di un autonomo momento di sintesi nel ricorso in Cassazione, se interpretato in modo eccessivamente formalistico, è contraria alla Convenzione europea dei dritti dell’uomo, ma per ottenere la revocazione della sentenza interna passata in giudicato devono sussistere le condizioni fissate dall’articolo 391-quater del codice di procedura civile. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 24934 depositata il 2 settembre con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che aveva subito diverse lesioni e danni a seguito di un incidente stradale (24934). Mentre guidava, un trattore proveniente dalla corsia opposta aveva invaso la sua corsia e provocato l’incidente. Era iniziata così una causa che si era conclusa con un concorso di colpa. L’automobilista si era poi rivolto in Cassazione ma la sua domanda era stata dichiarata inammissibile per mancata formulazione del momento di sintesi (“quesito di fatto”).

Di conseguenza, l’uomo aveva presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 6 sul diritto di accesso a un organo giudiziario. La Corte europea aveva dichiarato ricevibile il ricorso solo per alcuni motivi e aveva accertato la violazione dell’articolo 6, par. 1 in quanto il paragrafo di sintesi conclusivo era stato introdotto dalla Cassazione successivamente alla data di proposizione del ricorso da parte dell’uomo. Sulla base di tale pronuncia, il ricorrente, che aveva subito conseguenze dall’incidente, ha chiesto alla Cassazione la revoca della sentenza n. 6091/2013 in base all’articolo 391-quater del codice di procedura civile

La Corte di Cassazione ha specificato che la norma del codice di procedura civile richiede che la revocazione per contrarietà alla Cedu possa avvenire quando la sentenza interna passata in giudicato risulti contraria alla Convenzione e abbia arrecato un pregiudizio “che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale”. Nel caso in esame, la Corte europea aveva affermato che, in effetti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente era stato leso nel suo diritto al risarcimento del danno, ma non su un diritto di status. Inoltre, presupposto per la revocazione è anche che la Corte abbia accertato l’equa soddisfazione, seppure in misura non idonea a compensare la vittima, situazione che non si era verificata nel caso di specie. La Corte europea – precisa la Cassazione – non ha accolto la domanda di equa soddisfazione perché non correttamente richiesta alla Corte di Strasburgo, situazione che, anche laddove sussistesse il primo requisito previsto dall’articolo 391 quater, impedisce, in mancanza della seconda condizione, la revoca della pronuncia passata in giudicato. Così, la Cassazione ha respinto il ricorso individuando qualche possibilità di richiedere un risarcimento su altre basi.

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