Risarcimento dei danni subiti dalle vittime per i crimini commessi dal Terzo Reich: nuova ordinanza della Cassazione

Spetta al giudice del luogo in cui sono stati commessi i crimini durante il nazismo decidere sulle domande di risarcimento presentate dalle vittime del Terzo Reich se l’amministrazione dello Stato italiano non è stata convenuta sin dall’inizio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 460 depositata l’8 gennaio 2026 (Ordinanza n. 460), con la quale è stata esclusa la determinazione della competenza territoriale sulla base del foro erariale se la domanda di risarcimento è stata rivolta nei confronti della Germania e non dell’Italia.

Sono stati i parenti delle vittime degli eccidi di Civitella Val Chiana e Vallucciole (provincia di Arezzo), avvenuti ad opera dei tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, a chiedere l’intervento della Cassazione. I ricorrenti si erano rivolti al Tribunale di Arezzo che, però, aveva accolto le eccezioni presentate dal Governo italiano secondo il quale l’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, previsto dall’art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 aveva determinato una successione ex lege nei debiti risarcitori da parte dell’Italia. Di conseguenza, i ricorrenti avevano errato nel non citare anche l’Italia che aveva una legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria e, quindi, la competenza avrebbe dovuto essere del giudice del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto “si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. Così, il Tribunale aveva escluso la propria competenza attribuendola al Tribunale di Firenze.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dei familiari delle vittime precisando che il sistema previsto dal decreto legge 20 aprile 2022, n. 36 non ha fatto venire meno la legittimazione della Germania ad essere convenuta “nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva”, al fine di garantire un bilanciamento tra due principi di rango costituzionale ossia il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 24 delle Costituzione che comprende anche la fase dell’esecuzione forzata e il rispetto degli obblighi internazionali e, in particolare, dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione. Per la Suprema Corte, la legittimazione passiva della Germania nelle azioni risarcitorie di cognizione “non può reputarsi esclusa…neppure sulla base della disposizione del comma 6 del succitato art. 43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto legge presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc. civ.”. Certo, osserva la Corte, tenendo conto che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento l’esecuzione dovrebbe avvenire sul Fondo “ristori”, l’amministrazione statale ha una legittimazione ad intervenire ad adiuvandum, “per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto”, ed è così corretto prevedere la notifica dell’atto introduttivo all’Avvocatura dello Stato, senza che ciò implichi un cambiamento della competenza territoriale e un’applicazione della regola del foro erariale. Nel caso in esame, inoltre, i ricorrenti avevano citato in giudizio solo la Germania e, così, non si applica l’indicato criterio di competenza territoriale relativo al giudice del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura. Sul punto la Cassazione ha anche tenuto a chiarire la differenza rispetto al caso deciso con la pronuncia del 19 marzo 2025 n. 7371 in cui era stata citata in giudizio non solo la Germania, ma anche l’Italia. Nel caso che ha portato all’ordinanza n. 460/2026, invece, l’amministrazione dello Stato italiano non era originariamente convenuta e, quindi, la competenza si determina in base alle norme ordinarie, con la conseguenza che spetta al Tribunale di Arezzo pronunciarsi sulle istanze di risarcimento.

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