Sicurezza delle navi da pesca: ratificato l’accordo di Cape Town

Con la legge 10 aprile 2026, n. 68, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Cape Town del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Cape Town l’11 ottobre 2012 (ratifica navi). L’Accordo è stato adottato nell’ambito dell’International Maritime Organization (IMO) e si occupa di garantire misure di sicurezza sulla progettazione, sulla costruzione e sull’equipaggiamento dei pescherecci al fine di rafforzare la protezione dei pescatori e di garantire un monitoraggio dei pescherecci. Fissati gli obblighi generali e le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos, attraverso l’allegato, sono indicati i parametri di sicurezza. È opportuno segnalare che il Protocollo è stato anche ripreso nella direttiva 97/70/CE (poi modificata alla 1999/19/CE) che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza eguale o superiore a 24 metri. Proprio grazie all’intervento dell’Unione, in sostanza, le norme dell’Accordo sono già vigenti in Italia. Successivamente, con decisione 2014/195/UE, l’Unione europea ha autorizzato gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all’Accordo di Cape Town del 2012.

Per quanto riguarda l’annesso all’Accordo, che contiene le modifiche dell’allegato del Protocollo di Torremolinos, oltre a fissare l’ambito di applicazione e le definizioni, è specificato il sistema di visite e di certificazioni e la possibilità di rilasciare “un certificato internazionale di sicurezza dei pescherecci”, ad eccezione delle navi esentate. Il capitolo VII è dedicato ai mezzi e ai dispositivi di salvataggio. Inoltre, la legge n. 68/2026 individua come autorità competente per l’Italia il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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