Sostenibilità e obblighi in materia di tassonomia: la Commissione prova a semplificare

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 gennaio 2026, serie L, il regolamento delegato 2026/73 (Regolamento DNSH), che modifica il 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati 2021/2139 e 2023/2486 sulla semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di stabilire se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali. Il testo prova a semplificare gli aspetti tecnici legati all’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do No Significant Harm”) e agli obblighi in materia di tassonomia.

Il regolamento entrerà in vigore il 28 gennaio 2026, ma con un’applicazione retroattiva dal 1° gennaio per alcune imprese già vincolate dagli obblighi del regolamento tassonomia anche se queste ultime, per l’esercizio finanziario 2025, possono continuare ad eseguire i regolamenti 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486, come applicabili al 31 dicembre 2025.

La Commissione è intervenuta perché ha constatato i rischi di una duplicazione delle informazioni e ha introdotto anche il criterio di non rilevanza legato al fatturato. Sono così escluse dall’applicazione delle regole sulla tassonomia le imprese non finanziarie il cui fatturato risulta da attività economiche in misura inferiore al 10% del denominatore degli indicatori chiave di presentazione (KPI) specificati nell’allegato I. Anche per le imprese finanziarie è disposta un’esclusione dalla valutazione sulla conformità ai criteri di vaglio tecnico con taluni limiti legati alla soglia al di sotto della quale l’attività economica, l’attivo o i ricavi sono considerati non rilevanti dal punto di vista finanziario sotto il profilo della trasparenza e degli obblighi connessi stabiliti nel regolamento 2020/852. Inoltre, la Commissione ha previsto che i gestori di attività finanziarie possano astenersi dal valutare “se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l’impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia”, nei casi in cui il valore cumulativo sia inferiore al 10% dell’insieme delle attività finanziarie gestite “di cui si conosce l’impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI (indicatore chiave di prestazione) di cui all’allegato III, sezione 1.2 del presente regolamento”. Per gli enti creditizi, la Commissione ha dato il via libera a un rinvio al 2028 con riferimento all’applicazione degli obblighi di comunicazione sugli indicatori fondamentali di prestazione relativi al portafoglio di negoziazione e a commissioni e compensi.

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