Sottrazione di minori: la Cassazione interpreta le norme interne secondo il diritto internazionale

L’articolo 574 del codice penale sulla sottrazione di minori va letto alla luce delle fonti internazionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 16457 depositata il 7 maggio con la quale è stato respinto il ricorso del padre e della nonna di due bambini che erano stati condannati dalla Corte di appello di Potenza per sottrazione di minori alla loro madre che aveva la responsabilità genitoriale ed era collocataria privilegiata (Cassazione 16457). La Suprema Corte ricorda che la lettura dell’articolo 574 deve avvenire tenendo conto della protezione dei minorenni che sono soggetti autonomi di diritti fondamentali e non solo titolari dello status filiationis. Il principio guida è l’interesse superiore del minore di cui alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, che si è affermato di pari passo alla parità tra padre e madre e alla sostituzione della patria potestà con la responsabilità genitoriale. Inoltre, va considerata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che “pur non menzionando in modo specifico il diritto dei minorenni, lo tutela attraverso l’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e l’art. 8 (vita familiare e privata) per come interpretata da Strasburgo”, nonché la Convenzione di Istanbul il cui art. 31 specifica che nei provvedimenti sui minorenni vanno prese in considerazione anche eventuali azioni violente pregresse, incluse quelle che minano l’integrità psicologica. I bambini, in questo caso, erano stati sottratti alla madre per due anni e, per la Cassazione, anche in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si è verificata una forma di vittimizzazione secondaria perché la persona offesa ossia la madre non è stata solo vittima della sottrazione dei figli con condotte illecite dell’altro genitore, ma ha dovuto subire anche la preliminare dichiarazione di adattabilità dei figli con l’utilizzo di termini, da parte dei consulenti tecnici del Tribunale che hanno posto sullo stesso piano la condotta materna, “fondata sui provvedimenti giudiziari che le attribuivano precisi diritti, sistematicamente violati dal marito e dalla suocera, con la reiterata condotta illecita paterna descritta”. In questo senso, la Cassazione ha richiamato la sentenza CEDU D.M. e N. contro Italia in cui è stato precisato che la declaratoria dello stato di adottabilità di un minorenne deve essere consentita in casi del tutto eccezionali e ha evidenziato che la vittimizzazione secondaria della madre è stata realizzata anche con un prelievo forzoso dei minori dal padre e dalla nonna per collocarli in una casa-famiglia, malgrado avessero la madre affidataria. Così, la Cassazione ha respinto il ricorso del padre e della nonna. 

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