Strategia commerciale verso un determinato Paese Ue: la giurisdizione è dello Stato del domicilio del consumatore

Esclusa la giurisdizione italiana nel caso di controversia sul pagamento della provvigione dovuta a un’agenzia immobiliare se quest’ultima effettua una strategia commerciale specificamente indirizzata ai consumatori di un determinato Stato membro (Germania in questo caso). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 22465/2026 depositata il 23 giugno (ordinanza) con la quale la Suprema Corte, alla luce del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), ha respinto la tesi della società immobiliare ricorrente che sosteneva l’esistenza della giurisdizione italiana. Questi i fatti. Una società immobiliare, con sede a Garda, aveva avuto l’incarico di mettere in vendita un immobile. Tuttavia, un possibile acquirente, cittadino tedesco e domiciliato in quel Paese, dopo aver visitato la casa attraverso l’agenzia, aveva concluso il contratto di compravendita direttamente con il proprietario. Così, l’agente immobiliare aveva citato in giudizio proprietario e acquirente per ottenere il pagamento delle provvigioni concordate. Il Tribunale, in primo grado, aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano, a differenza della Corte di appello che ha ritenuto sussistesse la competenza del giudice tedesco, in quanto domicilio del convenuto: in presenza di un credito pecuniario di natura contrattuale non era sufficiente, secondo la Corte di appello, applicare il criterio di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 7 (competenze speciali), comma 1, lettera a) del regolamento (in base al quale una persona domiciliata in uno Stato membro, in materia contrattuale, può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giu­dizio), ritenendo invece applicabile l’articolo 17, comma 1, lettera c) del regolamento n. 1215/2012 in materia di contratti conclusi da consumatori proprio tenendo conto del fatto che la società immobiliare aveva effettivamente diretto la propria attività verso altri Stati membri e, in modo specifico verso il mercato tedesco. Così, la società immobiliare ha impugnato il verdetto in Cassazione che, però, non ha condiviso la tesi della ricorrente. In particolare, la Suprema Corte è partita dalla constatazione che l’immobiliare aveva pubblicato sul sito internet l’annuncio sia in lingua italiana sia in lingua tedesca, dirigendo, quindi, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la proposta di vendita verso quel Paese, come dimostrato da ulteriori elementi che mostravano una strategia commerciale rivolta al mercato tedesco. La Suprema Corte ritiene, inoltre, che il richiamo alla pronuncia delle stesse sezioni unite (sentenza n. 18092 del 2024) riguardante un mediatore immobiliare italiano che aveva pubblicato un’offerta di vendita in lingua inglese su un sito accessibile a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, non fosse identica al caso in esame. Si trattava – chiarisce la Cassazione – di una situazione diversa perché in quel caso l’attività del mediatore non era diretta in modo specifico verso l’Austria, Paese in cui era domiciliato il consumatore, sussistendo in quel caso la giurisdizione italiana. Ora, poiché la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 27 aprile 2023, nella causa C-104/22, ha precisato in quali casi si deve ritenere che un commerciante diriga le proprie attività verso lo Stato membro del domicilio del consumatore, considerando rilevante l’utilizzo di una lingua specifica utilizzata nel Paese del consumatore, nonché altri elementi che mostrano un piano commerciale verso un determinato Paese che in questo caso era la Germania, va esclusa la giurisdizione italiana a vantaggio del giudice tedesco.

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