L’Unione europea procede con le modifiche alla legge sul clima. In questa direzione, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 18 marzo 2026 e in vigore dal 7 aprile 2026 (regolamento clima). Entro il 2040, con le nuove regole, l’Unione punta al traguardo di riduzione netta delle emissioni di gas serra del 90% rispetto a livelli del 1990, obiettivo da raggiungere per arrivare al risultato della neutralità climatica nel 2050. Nel testo si sottolinea il legame tra potenziamento della competitività e la promozione della transizione verde che richiede la diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra e un aumento degli assorbimenti, anche con soluzioni naturali e tecnologiche. Tenendo conto – si precisa nel regolamento – che l’azione per il clima è un “motore degli investimenti, dell’innovazione e di una maggiore competitività”.
Tra le misure previste, l’articolo 1 inserisce modifiche all’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento 2021/1119, prevedendo che, dal 2036, sia disposto “un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità, pari al massimo al 5 % delle emissioni nette dell’Unione nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi, corrispondente a una riduzione netta a livello di Unione delle emissioni di gas a effetto serra dell’85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, che sostenga l’Unione e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, garantendo l’integrità ambientale di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell’Unione”. È altresì stabilito un periodo pilota dal 2031 al 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità.
Nel regolamento si procede anche a un’attenuazione degli obblighi. L’articolo 2, infatti, dispone che “L’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE” sia rinviata al 2028.
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