Il Bahrein non può invocare l’immunità dalla giurisdizione per impedire lo svolgimento di un processo riguardante l’uso di spyware a danno di dissidenti politici che risiedono nel Regno Unito. Lo ha affermato la Corte Suprema britannica con la sentenza del 27 luglio ([2026] UKSC 25, The Kingdom of Bahrain (Appellant) v Shehabi and another (Respondents), Supreme court) con la quale è stato respinto il ricorso del Bahrein che invocava l’immunità dalla giurisdizione rispetto ad alcune azioni avviate da un giornalista, membro dell’opposizione e da un fotografo, attivista politico del Bahrein, nel Regno Unito, luogo della loro residenza dal 2006. I due erano stati vittime di spionaggio attraverso intromissioni nei propri dispositivi elettronici da parte di agenti del Bahrein. La Corte suprema, ricostruito il quadro internazionale e interno in materia di immunità dalla giurisdizione (State Immunity Act 1978), ha rilevato che andava applicata la cosiddetta “territorial tort exception”, nonché l’articolo 11 della Convenzione europea sull’immunità degli Stati in base al quale uno Stato contraente non può invocare l’immunità “se il procedimento concerne il risarcimento di un danno alla persona o materiale risultante da un fatto intervenuto sul territorio dello Stato del foro e se l’autore del danno era ivi presente al momento in cui tale fatto è intervenuto” (articolo 11). È vero – scrive la Corte Suprema – che l’articolo 11 della Convenzione richiede due criteri cumulativi per non riconoscere l’immunità ossia che il fatto sia avvenuto nel territorio dello Stato del foro e che l’autore del danno sia presente su tale territorio, ma l’articolo 5 dello State Immunity Act 1978 ha inteso modificare tali condizioni richiedendo soltanto che vi sia un legame causale tra atti ed effetti del soggetto leso nel Regno Unito. Di conseguenza, lo Stato non può invocare, come eccezione alla giurisdizione, il fatto che l’autore dell’illecito non si trovasse nel Regno Unito.
È opportuno segnalare che la Corte non ha ritenuto necessario fornire un parere definitivo sullo status del diritto internazionale, ma ha rilevato che esistono fondamenti ragionevoli per ritenere di poter applicare l’eccezione all’immunità dalla giurisdizione relativa alla commissione di un illecito civile commesso da uno Stato sovrano.
Pertanto, grazie all’articolo 5 dello State Immunity Act, la Corte ha escluso l’immunità precisando che l’intrusione informatica a danno dei due attivisti che avevano i propri computer nel Regno Unito da parte di un agente straniero che si trovava all’estero è da considerare come atto commesso nel Regno Unito, interferendo, per di più, con la sovranità del Regno Unito. La Corte osserva che, inoltre, è necessario tenere conto del fatto che oggi “modern technology enables acts to be carried out remotely from abroad” e, quindi, “Where a foreign state causes an explosion in this country, the infringement of sovereignty is just as great whether it is caused by agents of the foreign state present here or by a drone remotely controlled from abroad. Where a foreign state sabotages NHS computer systems in this country, the infringement of sovereignty is just as great whether it is caused by agents of the foreign state present here or by remote manipulation of those computers from abroad. Moreover, in relation to the latter example, it is not difficult to envisage significant personal injury or damage to tangible property caused by the remote manipulation of computer systems in a hospital”. Confermata, così, la giurisdizione dei giudici inglesi.
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