Se un reato è stato programmato o organizzato in Italia, anche solo in parte, scatta il divieto di consegna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza depositata il 27 aprile (n. 16115/12, doc224) con la quale la Suprema Corte ha chiarito l’applicabilità dell’articolo 18 della legge n. 69 del 22 aprile 2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, norma che indica i casi di rifiuto di consegna. Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma aveva dato il via libera alla consegna in esecuzione di un mandato emesso dalle autorità giudiziaria rumene nei confronti di un indagato sia in Italia che in Romania. I giudici di appello avevano ritenuto che la consegna potesse essere disposta seppure solo per due reati come la tratta di persone e il traffico di minori, mentre per gli altri reati, tra i quali lo sfruttamento della prostituzione per il quale l’individuo era già stato condannato in primo grado, si dovesse attendere il termine del procedimento in Italia. Una conclusione contraria alla legge, precisa la Cassazione, perché i due reati indicati erano strettamente collegati proprio allo sfruttamento della prostituzione, commesso in Italia. Basta solo che un frammento della condotta si sia verificato in Italia, con un collegamento con la condotta realizzata all’estero per precludere la consegna. La tratta di esseri umani e il traffico di minori erano stati commessi per la realizzazione di un altro reato (sfruttamento della prostituzione) in Italia, situazione che richiede una trattazione unitaria sul territorio italiano.
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
16 maggio 2012 |
Parole Chiave: //
attuazione MAE
Nell’emissione di un mandato di arresto europeo le autorità nazionali richiedenti devono indicare unicamente la pena inflitta e non quella da eseguire. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza depositata il 27 aprile 2012 (16117/12, 16117) con la quale la Suprema Corte ha colto l’occasione per precisare la differenza tra la procedura attiva e quella passiva di consegna ai fini dell’indicazione della pena. Il via libera all’esecuzione del mandato di arresto arrivato dalle autorità bulgare era stato dato dalla Corte di appello di Venezia verificato che il provvedimento era stato emesso per dare esecuzione a una sentenza di condanna a cinque anni per furto e distruzione di beni immobili. Il condannato aveva presentato ricorso in Cassazione ritenendo che non vi era stata una precisa determinazione della pena da parte delle autorità bulgare che avevano indicato la pena inflitta e non quella da eseguire. Una posizione respinta dalla Cassazione secondo la quale, in base alla decisione quadro, nei casi di procedimenti passivi è necessario specificare la pena inflitta e che essa sia superiore nel minimo a quattro mesi, senza alcuna previsione sull’effettiva pena da eseguire. Di qui il sì alla consegna.
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
8 maggio 2012 |
Il mandato di arresto europeo marcia veloce. Il sistema, in Italia, è migliorato anche grazie all’attività delle autorità giudiziarie e dell’ausilio fornito dall’Autorità centrale che ha fatto proprie le raccomandazioni arrivate dalla Commissione europea nel rapporto sullo stato di attuazione della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna, recepita con legge n. 69 del 22 aprile 2005, presentate l’anno passato. E’ quanto risulta dalle risposte fornite l’11 novembre 2011 dalla delegazione italiana al Consiglio Ue (Doc. n. 17113/11, MAE). L’Italia – si legge nel documento – ha rafforzato gli interventi finalizzati a promuovere la formazione di giudici, procuratori e staff e sta studiando la possibilità di interventi funzionali a rispettare il termine fissato dalla decisione quadro per l’emanazione di un mandato di arresto nei casi di richieste di consegna in funzione dell’esecuzione di sentenze di condanna. E vero, poi, che manca un vero e proprio registro dei mandati di arresto ma, in via di fatto, l’archivio del ministero della giustizia è informatizzato, consentendo una tracciabilità dei provvedimenti in entrata e in uscita. Per prevenire eventuali violazioni dei diritti procedurali dei destinatari di un mandato di arresto, il Ministro della giustizia ha adottato una nota funzionale ad assicurare la piena attuazione di idonee garanzie nei casi di procedimenti in contumacia. Da non dimenticare, poi, che al di là di eventuali emendamenti alla legge 69/2005, la Corte di cassazione, grazie all’applicazione del principio dell’interpretazione conforme, ha proceduto a interpretare la normativa interna secondo il contenuto della decisione quadro e della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue.
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
13 gennaio 2012 |
Parole Chiave: //
attuazione MAE
La Corte di cassazione è intervenuta sull’applicazione del principio di specialità previsto nella decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto e alle procedure di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con legge n. 69/2005 . E lo ha fatto, con la sentenza n. 39240 depositata il 28 ottobre 2011, interpretando le norme interne alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sen39240). Il ricorso in cassazione era stato presentato da un imputato che, consegnato alla Spagna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, era stato assolto nel Paese iberico. In Italia, dove era stato condannato in I grado prima della consegna, era stato detenuto per alcuni reati precedenti alla consegna e il Tribunale di Napoli, con ordinanza, aveva disposto la sospensione del provvedimento in virtù del principio di specialità. L’ordinanza era stata impugnata in cassazione perché secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto disporre un annullamento e non una sospensione della misura cautelare. Una tesi non condivisa dalla Cassazione che è partita dalla differenza tra regole riguardanti il mandato di arresto europeo e quelle contenute nei trattati in materia di estradizione. Nel primo caso, in modo analogo ma non identico alle regole proprie degli accordi di estradizione, la persona consegnata, in forza del principio di specialità (art. 27 della decisione quadro), non può essere sottoposta a un procedimento penale per reati commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli per i quali la persona è stata consegnata. Se questo è il principio, la decisione quadro pone, con l’articolo 27, 3° comma, alcune eccezioni a differenza di quanto previsto nella Convenzione europea di estradizione del 1957. Ora, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Leymann e Pustovarov (sentenza del 1° dicembre 2008, causa C-388/08) e dell’obbligo dell’interpretazione conforme sancito nel caso Pupino, la Cassazione ha ritenuto corretta la semplice sospensione della misura detentiva, ritenendo invece possibile lo svolgimento del procedimento penale perché la decisione quadro vieta, in forza del principio di specialità, forme di coercizione personale ma non il perseguimento penale.
La giurisdizione del giudice italiano sussiste solo quando almeno un frammento dell’azione delittuosa si è realizzato sul territorio italiano. Non può, quindi, essere negata la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo in base all’articolo 18, lett. p) della legge n. 69/2005 che esclude la consegna se il mandato riguarda reati commessi in tutto o in parte sul territorio se in Italia sono posti in essere meri atti preparatori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione feriale, con sentenza depositata il 20 settembre 2011 (34352 MAEc_29020111001it00050006). La Corte di appello di Brescia aveva disposto la consegna di un detenuto in Italia sulla base della richiesta della procura della Repubblica di Hof (Germania). Il detenuto era imputato per associazione a delinquere finalizzata a furti con scasso compiuti in Germania. Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione ritenendo che l’associazione a delinquere era stata realizzata in Italia e non in Germania e quindi doveva essere applicata l’eccezione alla consegna prevista dall’articolo 18, lett. p). Una tesi bocciata dalla Cassazione secondo la quale le condotte tipiche del reato di furto erano state compiute in Germania e non in Italia. Di qui l’inapplicabilità dell’articolo 18, lett. p) e il via libera alla consegna. Né – precisa la Cassazione – può essere bloccata la consegna se in Italia è in svolgimento un procedimento penale avviato dopo la richiesta delle autorità tedesche (articolo 18, lett. o).
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
1 ottobre 2011 |
La consegna di un condannato che ha un radicamento sul territorio italiano in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere rifiutata per non violare l’articolo 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69 con la quale è stata data esecuzione alla decisione quadro 2002/582. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione feriale penale, con la sentenza n. 32962 depositata il 1° settembre 2011 (sen32962) che ha dato seguito alla dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella pronuncia n. 227 del 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha precisato che deve essere rifiutata la consegna se il cittadino Ue ha un radicamento sul territorio italiano. Sempre sul mandato di arresto, la Suprema Corte (sezione feriale penale) con la sentenza n. 32963/11 depositata lo stesso giorno (sen32963) oltre a precisare il rapporto tra consegna e indulto, ha chiarito che per verificare l’esistenza del centro degli interessi della persona richiesta non deve farsi riferimento unicamente alla residenza, ma deve essere effettuata una valutazione complessiva.
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
22 settembre 2011 |
L’Ufficio del Massimario, sezione penale, della Corte di cassazione ha divulgato il nuovo rapporto sugli orientamenti della giurisprudenza nell’attuazione del mandato di arresto europeo in Italia. Una rassegna utile a fare il punto sull’evoluzione della giurisprudenza nell’esecuzione effettiva della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita in Italia la decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto e alle procedure di consegna tra Stati membri (Rel. 28/08, sexies http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%2028_08%20sexies_MAE_2011.pdf). Molte le questioni analizzate. Dal computo della custodia cautelare subita all’estero all’eventuale dichiarazione di irreperibilità del ricercato, passando per il tema del consenso alla consegna e la questione della doppia incriminazione. Lo studio fa anche il punto sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e in alcuni Stati membri come Francia, Regno Unito, Belgio e Irlanda.
La Corte di cassazione, V sezione penale, con sentenza n. 30428/11 depositata il 1° agosto (sen30428) torna sul mandato di arresto europeo. Alla Suprema Corte si era rivolto un indagato: il Tribunale per la libertà di Milano aveva respinto l’istanza con la quale era stata chiesta la declaratoria di perdita di efficacia del provvedimento della custodia cautelare in carcere. Il Gip aveva emesso un mandato di arresto europeo e la Francia aveva eseguito il provvedimento nei confronti del ricorrente detenuto per espiare la pena. Il Tribunale, con ordinanza, aveva escluso che il computo del periodo di detenzione per espiare la pena potesse essere calcolato anche per determinare il periodo di custodia cautelare in Italia. L’indagato aveva fatto ricorso in Cassazione che aveva respinto l’istanza ritenendo che il termine di decorrenza della custodia cautelare partisse dal momento in cui lo Stato estero metteva la persona richiesta a disposizione dell’autorità richiedente. Tuttavia, successivamente, con sentenza 21056/2010 relativa al ricorso di un coindagato, la Suprema corte aveva adottato una decisione in senso contrario a tale orientamento. Di conseguenza, la Suprema Corte, con la sentenza del 1° agosto, ha accolto il nuovo ricorso, ritenendo la pronuncia n. 21056 come fatto nuovo e precisando che i termini di decorrenza per l’espiazione della pena e per la custodia cautelare vanno calcolati dal momento della notifica del mandato di arresto europeo.
Per escludere la consegna di un cittadino Ue condannato nel proprio Stato di origine e destinatario di un mandato di arresto europeo e consentire di far scontare la pena in Italia, i giudici di appello sono tenuti a indicare in modo specifico gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza del requisito dello stabile e non estemporaneo radicamento sul territorio italiano. Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25879/2011 depositata il 30 giugno (VI sezione penale, mae 25879) ha precisato le condizioni di applicabilità dell’articolo 18 della legge n. 69 del 2005 con la quale l’Italia ha dato esecuzione alla decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Questi i fatti. Una cittadina rumena era stata condannata in patria per omicidio colposo. Era stata raggiunta da un mandato di arresto europeo in Italia, dove viveva. La donna non aveva dato il proprio consenso alla consegna chiedendo, tra l’altro, di scontare la pena in Italia dove era stabilmente residente. I giudici di appello avevano accolto la sua richiesta. Conclusione non condivisa dalla cassazione, alla quale aveva fatto ricorso il Procuratore generale, proprio a causa dell’assenza di adeguata motivazione nella pronuncia di appello. Per la Corte, per poter applicare l’articolo 18, lett. r) della legge n. 69/2005 che consente di far scontare la pena sul territorio dello Stato richiesto, i giudici sono tenuti a indicare gli elementi che dimostrano la stabile presenza sul territorio e il non estemporaneo radicamento. Una motivazione che era mancata nella decisione dei giudici di appello. Di qui l’annullamento della sentenza.
Scritto in:
mandato di arresto europeo | in data:
3 luglio 2011 |
Parole Chiave: //
residenza
E’ di sicuro lo strumento relativo alla cooperazione giudiziaria penale di maggior successo nell’Unione europea, ma il mandato di arresto europeo, che ha consentito di abbattere i tempi di trasferimento di indagati, imputati e condannati tra i Paesi Ue, mostra i segni del tempo e richiede qualche aggiustamento. Lo dice la Commissione europea nella relazione sullo stato di attuazione del mandato di arresto europeo nei 27 Stati membri presentata l’11 aprile (http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/extradition/docs/com_2011_175_en.pdf,). Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009 sono stati emessi 54.689 mandati di arresto che hanno portato alla consegna di 11.630 indagati. Tagliati poi i tempi di trasferimento: con l’estradizione, il tempo di consegna era pari a un anno, a fronte, nell’attuazione del mandato di arresto, di 16 giorni nei casi in cui l’indagato acconsente alla consegna o di 48 giorni se si oppone. A tutto vantaggio della lotta alla criminalità nello spazio Ue.
Tra tante luci non mancano, però, le ombre soprattutto perché – precisa la Commissione europea – gli Stati membri ricorrono in modo eccessivo al mandato di arresto per reati minori.
Anche il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa Thomas Hammarberg con una nota del 15 marzo 2011 (http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=124) ha richiamato gli Stati a una maggiore attenzione alla tutela dei diritti umani nell’esecuzione dei mandati di arresto.