Istruzioni per l’uso dei green bonds europei

La Commissione europea ha pubblicato il 6 novembre una Comunicazione sull’interpretazione e sull’attuazione di talune disposizioni giuridiche del regolamento sulle obbligazioni verdi europee (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 6 novembre 2025, serie C, Obbligazioni verdi) con la quale prova a chiarire alcuni punti del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, in vigore dal 21 dicembre 2024. L’obiettivo – chiarisce Bruxelles – è assistere le imprese che intendono utilizzare tali obbligazioni e precisare in quali casi è possibile convertire un’obbligazione verde allineata alla tassonomia Ue in un’obbligazione verde europea (EuGB). 

Tra le precisazioni, quelle relative alla possibilità per gli emittenti di “assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie («approccio di portafoglio»)”, possibilità consentita nei casi in cui sia dimostrato che “il valore totale delle immobilizzazioni o delle attività finanziarie nel loro portafoglio supera il valore totale delle loro obbligazioni in essere”. In particolare, la Commissione ha fornito chiarimenti sull’articolo 4 relativo all’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee, norma in base alla quale prima della scadenza di un’obbligazione verde europea i proventi di tale obbligazione sono assegnati integralmente, conformemente ai criteri di tassonomia, a una o più delle categorie indicate nella norma («approccio graduale»). Al punto 11 della Comunicazione, la Commissione precisa le modalità con le quali gli emittenti sovrani dovranno allinearsi alle garanzie minime di salvaguardia, tenendo conto che i criteri della tassonomia dell’UE si applicano indipendentemente dal tipo di gestore dell’attività, con l’obbligo per gli emittenti sovrani di applicare le garanzie minime di salvaguardia. La Commissione ha anche richiamato l’attenzione sulla piattaforma sulla finanza sostenibile che ha pubblicato raccomandazioni tecniche non ufficiali sull’applicazione delle garanzie minime di salvaguardia, contenute nella relazione finale su tali garanzie, relazione “che comprende orientamenti specifici per gli emittenti sovrani, nonché per le amministrazioni comunali e le autorità regionali”. In ultimo, la Commissione è intervenuta sull’utilizzo dei modelli contenuti negli allegati del regolamento, che entrano nel dettaglio delle schede informative. Via libera, poi, alla quotazione di un’obbligazione verde europea in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), nel rispetto delle condizioni elencate al punto 21 della Comunicazione.

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