Automatica la violazione della libertà di stampa se il giornalista è costretto a versare un risarcimento troppo alto

Condannare un giornalista, che subisce un processo civile per diffamazione, a pagare un risarcimento eccessivo è una violazione del diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo anche quando il giornalista ha pubblicato notizie false, senza accertare con attenzione la veridicità dei fatti riportati. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 22 novembre (ricorso n. 41158/09, Koprivica c. Montenegro, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=82244226&skin=hudoc-en) con la quale Strasburgo ha delimitato  il margine di autonomia degli Stati nel fissare sanzioni nei casi di diffamazione. Alla Corte si era rivolta un giornalista montenegrino che sul giornale di cui era redattore capo aveva pubblicato un articolo nel quale si sosteneva che 16 giornalisti montenegrini sarebbero stati processati dal Tribunale penale per i crimini nell’ex Iugoslavia per incitamento alla guerra. I giornalisti avevano avviato un’azione per diffamazione dinanzi al Tribunale civile di Podgorica che aveva condannato il redattore capo per diffamazione per avere riportato fatti non veri e non avere svolto accertamenti adeguati per chiarire la veridicità delle notizie. Lo stesso Tribunale dell’Aja aveva smentito l’esistenza di indagini sui giornalisti. La Corte europea ha ritenuto non corretto il comportamento del redattore capo che aveva pubblicato gravi accuse senza adeguati controlli, pur trattando una materia particolarmente delicata in quella regione, che avrebbe richiesto una maggiore diligenza. Respinte anche le giustificazioni del giornalista che aveva motivato i mancati controlli per le difficoltà di collegamento con il Tribunale per i crimini nell’ex Iugoslavia. E’ vero, riconosce la Corte, che il reporter ha necessità di pubblicare con rapidità le notizie che rischiano di diventare prive di interesse per la collettività se pubblicate con ritardo e che le notizie sono un “bene deperibile”, ma il giornalista lavorava per un settimanale e non per un quotidiano e avrebbe potuto compiere, quindi, un ulteriore controllo. Detto questo, malgrado il giornalista non avesse fatto tutto il possibile per accertare i fatti, per la Corte di Strasburgo, il Montenegro ha violato, in ogni caso, il diritto alla libertà di espressione perché l’entità del risarcimento disposta a carico del giornalista era eccessiva e non proporzionata all’entità della pensione percepita dall’ex redattore capo. La Corte si è riservata di decidere separatamente sulla concessione di un equo indennizzo al giornalista.

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