Adottabilità nel segno dell’ascolto del minore

E’ determinante, nella decisione sullo stato di abbandono del minore, preliminare alla dichiarazione di adottabilità, sentire il minore, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003 e dalla Convenzione di New York  del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 11890 depositata il 9 giugno (11890:15), che si è pronunciata a seguito di un ricorso del tutore di un minore. Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato l’adottabilità dopo aver verificato lo stato di abbandono, ma la Corte di appello, a seguito del ricorso dei genitori e di una zia, aveva annullato il provvedimento ritenendo che il minore potesse essere affidato alla zia. Di qui il ricorso in Cassazione da parte del tutore le cui ragioni sono state accolte. E’ vero – scrive la Suprema Corte – che la dichiarazione di adottabilità costituisce una soluzione estrema, ma non si può ritenere che lo stato di abbandono venga meno solo perché un parente entro il quarto grado fornisce cure essenziali. Il giudice di merito, quindi, valutata l’inidoneità dei genitori deve tenere conto delle opinioni espresse dal minore in linea con la Convenzione di Strasburgo sui diritti del minore del 1996 e con la Convenzione Onu del 1989. Nel caso in esame le dichiarazioni del minore, che si era pronunciato nel senso di non voler stare con la zia, non erano state considerate. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la pronuncia della Corte di appello, rinviando ad altra sezione.

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