Assistenza giudiziaria penale: operativa la Convenzione di Bruxelles

Pubblicato il decreto legislativo n. 52 del 5 aprile 2017 con il quale l’Italia dà concreta attuazione alla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (Dlgs). L’indicata Convenzione era stata ratificata con legge 21 luglio 2016 n. 149 ma mancava l’indicazione di norme specifiche di attuazione perché la legge aveva effettuato una delega al Governo. Con il decreto legislativo, quindi, la Convenzione diviene operativa, seppure con grave ritardo. Il decreto si occupa della richiesta di assistenza nei procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative, nonché delle istanze di assistenza trasmesse direttamente dall’autorità giudiziaria di uno Stato a quelle del Paese competente secondo le forme e i modi previsti dalla legge per l’assunzione dell’atto richiesto. “La trasmissione – chiarisce l’articolo 7 – può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza, anche con l’ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia”. Il decreto legislativo, inoltre, fornisce la disciplina per l’esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato parte per attività probatoria. Via libera anche allo scambio spontaneo di informazioni utili e atti con l’autorità competente di un altro Stato parte, fermo restando che “le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall’autorità competente dello Stato Parte”. Una parte del testo è dedicata alla disciplina di forme specifiche di assistenza giudiziaria tra le quali la restituzione dell’avente diritto di beni provenienti da reato, il trasferimento temporaneo di detenuti, le audizioni di testi ed esperti, le intercettazioni.

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