Compatibili con il diritto Ue i limiti agli indennizzi alle vittime nei procedimenti penali nei confronti di persone giuridiche

Non passa per Lussemburgo la possibilità per le vittime di un reato di chiedere un risarcimento, in un processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato. E’ la Corte di giustizia Ue, nella sentenza depositata oggi (causa C-79/11, Maurizio Giovanardi, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124989&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33046) a intervenire per chiarire alcuni aspetti della decisione quadro 2001/220/Gai del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Alla Corte Ue si era rivolto il Tribunale di Firenze alle prese con un processo nei confronti di due persone giuridiche accusate di aver concorso in modo colposo alla morte e al ferimento di alcuni dipendenti delle Ferrovie. Le vittime chiedevano di costituirsi parte civile nei confronti delle due persone giuridiche, ipotesi non prevista espressamente nel Dlgs n. 231/2001 che si occupa della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e non ammessa, in via interpretativa, dalla Corte di cassazione. Di qui il rinvio a Lussemburgo che ha salvato la legge italiana. Questo perché la decisione quadro non obbliga gli Stati a prevedere una responsabilità penale delle persone giuridiche e garantisce il diritto al risarcimento alle vittime “nell’ambito di un procedimento penale per atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro”. In questa categoria – precisa la Corte Ue – non rientrano le persone offese da un illecito amministrativo da reato. Via libera, quindi, alle limitazioni della legge italiana.

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