Computo della pena all’estero per la condanna da scontare in Italia: la Cassazione precisa le condizioni

Se la detenzione all’estero riguarda un fatto diverso da quello per cui si è proceduto in Italia non è possibile computare nel calcolo della pena decisa dai giudici italiani il periodo di custodia all’estero. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 35808/16 depositata il 30 agosto (3580816). La richiesta di fungibilità della carcerazione in Svizzera per una condanna per tentato furto non era stata accolta dal Tribunale di Trento con riferimento alla condanna in Italia per riciclaggio di autoveicolo. Una conclusione condivisa dalla Cassazione proprio tenendo conto della diversità delle condotte che non possono essere considerate come una condotta naturalisticamente unica parte di un iter criminis iniziato in uno Stato  e proseguito in un altro. Non applicabile poi l’articolo 54 dell’Accordo di applicazione della Convenzione Schengen ( CAAS) del 14 giugno 1985 (ratificata dall’Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388), il quale afferma che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Paese parte al trattato “a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”. La norma, infatti, fa esplicito riferimento al medesimo fatto, mentre nel caso in esame i fatti erano differenti. Pertanto, per la Cassazione “la diversità dei fatti-reato commessi costitutiva mancanza di un presupposto indispensabile per l’accoglimento della istanza dell’interessato”. Respinto, così, il ricorso.

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