Contratto concluso da un consumatore: la Corte Ue interpreta la Convenzione di Lugano

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 30 settembre nella causa C-296/20 (Commerzbank AG,C-296:20) ha stabilito che la Convenzione di Lugano II tra Unione europea e Svizzera sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in vigore dal 2011, che contiene norme analoghe al regolamento Ue Bruxelles Ibis (n. 1215/2012), si applica anche nell’ipotesi in cui due contraenti siano domiciliati nello stesso Stato nel momento della conclusione del contratto e, solo successivamente, si presenta un elemento di estraneità perché, nel momento in cui il creditore si rivolge al giudice per recuperare l’importo dovuto dal debitore (in questo caso un consumatore), quest’ultimo abbia spostato il suo domicilio in un altro Stato parte alla Convenzione di Lugano (Svizzera). E’ stata la Corte federale tedesca a rivolgersi a Lussemburgo prima di risolvere una controversia tra il cliente di una banca, residente in Germania, e l’istituto di credito con sede a Francoforte. Dall’apertura del conto corrente nella filiale di Dresda, l’uomo aveva accumulato dei debiti che avevano fatto andare in rosso il conto. Nel 2014, il cliente si era trasferito in Svizzera e, dopo qualche anno, aveva chiuso i rapporti con la banca, rifiutandosi di saldare il debito dovuto a uno scoperto (a suo dire causato dall’uso fraudolento da parte di terzi della sua carta di credito). La banca si è rivolta al Tribunale circoscrizionale di Dresda che però si è dichiarata incompetente: il trasferimento in Svizzera del consumatore, a suo avviso, faceva sì che la competenza fosse dei giudici svizzeri. La Corte federale, prima di pronunciarsi, ha chiesto l’intervento degli eurogiudici per chiarire l’interpretazione degli articoli 15 e 16 della Convenzione di Lugano II. Prima di tutto, la Corte ha stabilito l’applicabilità della Convenzione perché, malgrado il contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della Convenzione, la risoluzione del contratto e l’azione giudiziaria si sono verificate successivamente. Per quanto riguarda i titoli di giurisdizione in caso di contratti conclusi con un consumatore, la competenza è attribuita al giudice dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio. Tuttavia, per applicare le regole di giurisdizione esclusiva di cui alla sezione 4, devono essere soddisfatte tre condizioni che, come precisato dalla Corte, vanno considerate cumulativamente, con la conseguenza che se manca una delle tre condizioni, la “competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori” e vanno applicate le regole generali sulla giurisdizione. Si tratta, in particolare, della necessità che, in primo luogo, una parte contraente abbia la qualità di consumatore “che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale”; in secondo luogo, che il contratto tra tale consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, “che un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1 di detto articolo 15”. Verificata la situazione oggetto della causa, la Corte ritiene che la competenza debba essere determinata tenendo conto delle norme relative ai contratti conclusi dai consumatori e, quindi, tenendo conto che l’articolo 16 della Convenzione è una regola di competenza esclusiva, la giurisdizione va attribuita unicamente “al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore”, in questo caso la Svizzera. Questo anche considerando che non è richiesto che l’attività esercitata presenti un elemento di estraneità al momento della conclusione del contratto e che non è disposto che l’attività professionale sia necessariamente diretta verso uno Stato diverso da quello della sede del professionista, mentre è espressamente richiesto che “la controparte professionale svolga la sua attività nello Stato in cui si trova il domicilio del consumatore”.

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