Corte suprema del Canada: immunità della Banca Mondiale ad ampio raggio

La Corte suprema del Canada nel caso World Bank Group contro Wallace e altri, con la sentenza n. 36315 depositata il 29 aprile 2016 (world bank group), rafforza la tutela dell’immunità e dell’inviolabilità degli archivi delle organizzazioni internazionali. La vicenda approdata al massimo organo giurisdizionale canadese riguarda una controversia tra la Banca Mondiale, che invocava l’immunità e escludeva così l’obbligo di consegnare materiale relativo a un caso di corruzione, e quattro dipendenti di una società canadese (che aveva ottenuto fondi dalla Banca Mondiale per una costruzione in Bangladesh) che erano sotto processo dinanzi ai tribunali interni. La Banca Mondiale aveva avviato un’indagine interna sospettando l’esistenza di un caso di corruzione internazionale e aveva poi deciso una sospensione dell’azienda dalla partecipazione all’utilizzo dei fondi dell’Organizzazione per dieci anni. Era stata avviata anche un’indagine della Procura dell’Ontario alla quale la Banca mondiale aveva consegnato alcune email. Tuttavia, la Banca Mondiale si era rifiutata di produrre intercettazioni e altro materiale richiesto dalla difesa degli imputati nel corso del procedimento penale. I giudici di merito avevano ritenuto che la Banca mondiale avesse rinunciato all’immunità perché inizialmente aveva presentato alcuni documenti alla Procura e, quindi, era tenuta alla consegna. Una decisione ribaltata dalla Corte suprema che ha così bloccato l’ordinanza che imponeva la produzione di documenti. Prima di tutto, la Corte Suprema ha messo in primo piano l’importanza dell’immunità delle organizzazioni internazionali, necessaria a evitare ingerenze dello Stato, immunità che vale anche per gli archivi. La Corte sottolinea che le parti non hanno sollevato la questione dell’immunità delle organizzazioni internazionali con riguardo al diritto consuetudinario e che, con riferimento alla Banca Mondiale, la questione dell’immunità si pone con riguardo agli istituti che ne fanno parte, però, pur evidenziando che non è del tutto chiaro il regime dell’unità interna “The Integrity Vice President” propende per una portata allargata dell’immunità, bocciando la posizione restrittiva anche con riguardo alla nozione di archivio. Così, per la Corte suprema, non può essere qualificata come rinuncia all’immunità su ogni documento la collaborazione della Banca Mondiale con il Procuratore al quale erano state consegnate alcune mail. Sostenere che la sola consegna di alcuni atti comporta una rinuncia generale all’immunità su ogni documento significa dare ampio spazio a un chilling effect sulla collaborazione tra Banca Mondiale e organi inquirenti interni. Alla luce di tutto ciò, la Corte Suprema riconosce l’immunità riguardo ai documenti dell’unità investigativa interna e degli archivi, annullando la pronuncia dei giudici di merito.

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