Diffusione di immagini di interesse pubblico: l’obbligo di oscuramento incompatibile con la libertà di stampa

L’adozione di misure che limitano la libertà di stampa, come l’ordine di oscurare il volto di un agente di polizia che usa la forza nei confronti di un cittadino, è incompatibile con l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se i giudici nazionali non valutano l’interesse pubblico della notizia e gli effetti negativi in termini di libertà di informazione che una simile misura potrebbe avere anche sul futuro esercizio dell’attività giornalistica. L’uso eccessivo della forza e il comportamento violento di un agente di polizia, infatti, sono notizie di interesse pubblico e, quindi, un giornale può mostrare il filmato che riprende un poliziotto che usa in modo eccessivo la forza contro una persona, anche senza rendere irriconoscibile il volto del responsabile. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 31 ottobre nel caso Bild GMBH & CO.KG contro Germania (BILD). Grazie a un sistema di telecamere a circuito chiuso erano state raccolte le immagini della polizia che, chiamata da un night club, aveva reagito nei confronti di un uomo che era diventato aggressivo. Vi erano stati molti dibattiti sull’eccessivo uso della forza e un agente della polizia aveva chiesto a Bild di offuscare il proprio volto, ripreso nel filmato pubblicato sul sito del giornale, ma la direzione si era rifiutata. Di qui l’azione giudiziaria con l’ordine arrivato dai giudici tedeschi di nascondere il volto dell’agente di polizia. L’editore, però, riteneva che ciò avrebbe compromesso la copertura di altri casi in cui la polizia avesse agito in modo violento e così ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha accolto, almeno in parte, il ricorso del giornale. Il Governo, nella sua difesa, aveva eccepito che il poliziotto non era un personaggio pubblico e, quindi, doveva essere assicurata una tutela della privacy maggiore rispetto ai politici, situazione che giustificava la misura del preliminare oscuramento del volto. Una posizione non condivisa dalla Corte secondo la quale l’agente di polizia stava agendo nella sua veste ufficiale, in un caso di sicuro interesse pubblico riguardante l’uso eccessivo della forza. Tuttavia, nel caso in esame, Bild non aveva imputato alcun comportamento illecito all’agente di polizia e, in questi casi, i funzionari pubblici non possono essere privati del diritto al rispetto della vita privata. È vero – osserva Strasburgo – che non è previsto dall’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata un obbligo per la stampa di non rendere riconoscibile un agente di polizia, ma vi sono alcune circostanze in cui la protezione della privacy deve prevalere, in particolare se vi possono essere conseguenze per la propria privacy e per la famiglia. Necessario, quindi, che i giudici nazionali effettuino un bilanciamento tra i diritti in gioco. Con riguardo alla contestazione del Governo secondo il quale, nel riportare la vicenda, il quotidiano avrebbe dovuto mostrare anche il comportamento aggressivo della vittima, la Corte europea chiarisce che le tecniche con le quali i giornalisti decidono di riportare un fatto rientrano nella libertà di stampa e né la Corte né i giudici nazionali possono sostituirsi al giornalista nell’individuazione delle modalità di informazione. Certo – osserva la Corte – i giornalisti devono agire nel rispetto delle regole di deontologiche, ma i giudici nazionali devono considerare che l’ordine di offuscare le immagini può avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla libertà di stampa, valutazione che i tribunali tedeschi non avevano fatto. Non c’è dubbio che la diffusione sul web ha un effetto dirompente sul diritto al rispetto della vita privata rispetto ad altri media e che l’agente di polizia aveva rivendicato le conseguenze negative anche sui propri figli, ma i giudici nazionali in ogni decisione devono valutare gli effetti che una misura limitativa può avere sulla libertà di stampa e sul diritto del pubblico ad essere informato su questioni di interesse generale come l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. La misura dell’oscuramento, quindi, non era necessaria in una società democratica e la Germania ha violato l’articolo 10.

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