Diritti del fanciullo rafforzati con il sistema delle comunicazioni individuali

L’Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge 16 novembre 2015, n. 199 (fanciullo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre, al Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce

una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 in vigore, sul piano internazionale, dal 10 aprile 2014.

Il Comitato è costituito da 18 esperti indipendenti, tra i quali l’italiana Maria Rita Parsi

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx).

153528Il Protocollo, rispetto alla Convenzione di New York  del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, dà il via libera al sistema delle comunicazioni individuali con un migliore risultato riguardo all’effettiva applicazione della Convenzione. In particolare, potranno essere presentate comunicazioni “da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati” nella Convenzione, nel Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e nel Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. E’ necessario, per la presentazione di una comunicazione per conto di una  persona o di un gruppo di persone,  del consenso degli interessati “a meno che l’autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso”. Nel caso di comunicazioni individuali, il Comitato può adottare misure provvisorie e, superato l’esame di ricevibilità, può inviare allo Stato in causa le proprie valutazioni e raccomandazioni. Il Protocollo predispone anche il sistema delle comunicazioni statali e di procedure d’inchiesta in caso di violazioni gravi e sistematiche.

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