La Corte europea rafforza i diritti del padre biologico

L’annullamento del riconoscimento del figlio minorenne effettuato dal padre legale a vantaggio del padre biologico è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se i giudici nazionali, nel procedere a scardinare una situazione già consolidata, hanno valutato l’interesse superiore del minore, è conforme all’articolo 8, che assicura il diritto al rispetto della vita familiare, il via libera al riconoscimento da parte del padre biologico tenendo conto che il minore ha diritto a conoscere le proprie origini. E’ il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 14 gennaio nel caso Mandet contro Francia (ricorso n. 30955/12, AFFAIRE MANDET c. FRANCE). Sono stati la madre, il marito della donna e il minore legittimato a seguito del matrimonio a rivolgersi a Strasburgo. A loro dire i tribunali francesi avevano violato l’articolo 8 della Convenzione e il diritto all’interesse superiore allorquando avevano accolto il ricorso del padre biologico del minore il quale viveva con il marito della madre e con quest’ultima. Una tesi respinta dalla Corte europea secondo la quale i giudici nazionali hanno agito correttamente perché hanno messo in primo piano l’interesse superiore del minore che non può essere apprezzato tenendo conto unicamente delle sue dichiarazioni. La Corte europea pone l’accento sull’importanza di conoscere la verità sulle proprie origini e considera che, nel caso di specie, era stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi diritti in gioco, tanto più che il minore era comunque affidato alla madre. Questo vuol dire che avrebbe continuato a vivere con la madre e con il padre che lo aveva legittimato a seguito del matrimonio, pur affermando il diritto del padre biologico ad avere rapporti familiari con il proprio figlio. Strasburgo riconosce che è stato modificato un elemento importante della struttura familiare e che questo cambiamento è avvenuto mentre il minore era bambino e poi adolescente ma è stato considerato l’interesse superiore del minore garantendo sia la continuità con la famiglia nella quale era sempre vissuto sia il diritto alla verità sulle proprie origini.

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