Esecuzione di un lodo arbitrale ICSID e notificazione allo Stato secondo la Convenzione dell’Aja

La Corte di Appello di Washington, con la sentenza del 25 gennaio 2022 (N. 21-7019, 21-7019-2022-01-25) è intervenuta a chiarire l’applicazione delle regole della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, precisando i criteri di interpretazione fissati dal diritto internazionale.

Alla Corte si era rivolta una società francese, la Saint-Gobain Performance Plastics Europe che contestava l’espropriazione di alcuni beni relativi a una società venezuelana della quale il gruppo francese deteneva il 99,99%.  Il Tribunale arbitrale istituito nell’ambito dell’International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) aveva ritenuto che il Venezuela avesse violato l’accordo bilaterale del 15 aprile 2004 in materia di investimenti tra Francia e Venezuela e aveva concesso, a causa dell’espropriazione, un indennizzo di 42 milioni di dollari alla società francese. A fronte del mancato pagamento dell’indennizzo, la Saint-Gobain si era rivolta al Tribunale distrettuale del Delaware che aveva accolto una mozione del Venezuela e rimesso il caso al distretto della Columbia (Washington). La Corte distrettuale di Washington aveva ritenuto che la notifica allo Stato fosse stata corretta in base al Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA, 28. U.S.C., par. 1608). Di diverso avviso i giudici di appello. Partendo dall’articolo 5 della Convenzione dell’Aja (ratificata da Venezuela e Stati Uniti), il quale dispone che l’Autorità centrale dello Stato richiesto proceda o faccia procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto: “a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto”, i giudici di appello hanno ritenuto che la società francese non avesse rispettato la normativa venezuelana che richiede la notifica anche al Procuratore generale della Repubblica. Ciò non era avvenuto e, quindi, la Corte di appello ha annullato il verdetto e rimandato gli atti alla Corte distrettuale in diversa composizione, permettendo così alla società francese di perfezionare la notifica o in base alla Convenzione dell’Aja o al Foreign Sovereign Immunities Act.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *