Estradizione: i trattati internazionali prevalgono sulle norme interne

La Convenzione europea di estradizione prevale sulle norme processuali penali. Di conseguenza, se le autorità di uno Stato estero non inviano entro 40 giorni dall’arresto l’istanza di estradizione la persona arrestata deve essere rilasciata. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 9092/13 depositata il 25 febbraio. Il ricorso era stato presentato da un cittadino turco a seguito della decisione della Corte di appello di Genova di respingere l’istanza di scarcerazione. Secondo il ricorrente, poiché la richiesta di estradizione da parte della Turchia era stata presentata scaduto il termine di quaranta giorni richiesto dalla Convenzione europea di estradizione, aveva il diritto ad essere rilasciato. La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Questo perché l’articolo 16, comma 4 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in vigore per l’Italia dal 1963, dispone che la durata dell’arresto ai fini dell’estradizione non potrà superare 40 giorni, termine che va calcolato dal momento dell’arresto. E’ vero che l’articolo 715 del codice di procedura penale fa riferimento alla decorrenza del termine non dal momento dell’arresto ma dalla comunicazione del provvedimento alla Parte richiedente, ma le norme convenzionali prevalgono su quelle interne e, quindi, l’arresto provvisorio cessa decorso il termine di 40 giorni dall’arresto che va computato nel termine poiché si tratta di questioni attinenti alla libertà personale. Di qui l’obbligo di disporre la scarcerazione dell’estradando.

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