I cittadini Ue ammessi al voto con il documento d’identità del Paese d’origine

Il Consiglio di Stato chiarisce le modalità di voto per i cittadini Ue iscritti nelle liste elettorali aggiunte riguardanti le elezioni comunali. Con la sentenza del 30 agosto 2011 n. 4863 (V sezione, elezioni) l’organo giurisdizionale amministrativo ha respinto il ricorso di alcuni elettori del comune di Galeata i quali sostenevano che alcuni cittadini Ue erano stati ammessi al voto senza avere un documento d’identità rilasciato dall’autorità italiana, situazione che avrebbe dovuto impedire l’esercizio del diritto di voto. Una tesi respinta dal Consiglio di Stato che, con la sua conclusione, dà ampio spazio all’esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali dei cittadini Ue residenti in uno Stato membro diverso dal Paese di origine, diritto garantito dall’art. 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per il Consiglio di Stato non è necessario che i cittadini comunitari residenti in Italia, che non hanno la nazionalità italiana, presentino un documento identificativo emesso dall’autorità italiana. E’ invece sufficiente che essi abbiano il proprio documento d’identità rilasciato dall’autorità straniera anche considerando che i documenti emessi dal Paese di origine sono validi per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Di conseguenza, detti documenti hanno piena efficacia ai fini dell’identificazione per le votazioni.

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