Un freno alla riparazione per ingiusta detenzione. Con la sentenza depositata il 30 agosto la Corte di cassazione, sezioni unite, n. 32383 (32383_08_10) ha precisato che il limite all’equa riparazione per ingiusta detenzione nei casi di colpa grave o dolo del richiedente, che determina con il proprio comportamento la misura della custodia cautelare, si applica anche in assenza delle condizioni di attuazione previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p.
Per la Corte, che ha fondato il proprio ragionamento anche sull’analisi delle fonti internazionali e, in particolare, sull’articolo 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 9, comma 5 del Patto sui diritti civili e politici, le suddette fonti «legittimano comunque una disciplina interna che preveda l’esclusione dal beneficio di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente vittima»
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