I limiti all’equa riparazione per ingiusta detenzione sono compatibili con le fonti internazionali

Un freno alla riparazione per ingiusta detenzione. Con la sentenza depositata il 30 agosto la Corte di cassazione, sezioni unite, n. 32383 (32383_08_10) ha precisato che il limite all’equa riparazione per ingiusta detenzione nei casi di colpa grave o dolo del richiedente, che determina con il proprio comportamento la misura della custodia cautelare, si applica anche in assenza delle condizioni di attuazione previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p.

Per la Corte, che ha fondato il proprio ragionamento anche sull’analisi delle fonti internazionali e, in particolare, sull’articolo 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo  e dell’articolo 9, comma 5 del Patto sui diritti civili e politici, le suddette fonti «legittimano comunque una disciplina interna che preveda l’esclusione dal beneficio di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente vittima»

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